Diritto penale
Reati in generale
21 | 09 | 2022
I presupposti per la contestazione della circostanza aggravante del «metodo mafioso»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35188 del 1° luglio 2022, depositata il 21
settembre 2022, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato
che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio per
cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone
necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis c.p., essendo
sufficiente, ai fini della sua esistenza, il ricorso a modalità della condotta
che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso
essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine
commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati
posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Cass. pen., sez.
II, 2 luglio 2019, n. 36431; Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2017, 41772; cfr.,
anche, Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 2018, n. 21530, in cui la Corte ha
spiegato che per configurarsi l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo
mafioso", prevista dall'art. 7, D.L.. 13 maggio 1991, n. 152 non è
necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione
per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano
veste "tipicamente" mafiosa).
In definitiva, la circostanza aggravante del "metodo
mafioso" è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte
di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del
fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla
mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto
proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Cass.
pen., sez. II, 5 giugno 2013, n. 38094; conf., Cass. pen., sez. II, 25 marzo
2015, 16053; cfr, anche, Cass. pen., sez. I, 4 novembre 2011, n. 5881).
Quel che rileva, infatti, non è la effettiva e reale
esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle
caratteristiche proprie di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero che il reo (o
anche i suoi accoliti) ne facciano effettivamente parte, ma il fatto stesso di
far ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle
consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante
per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta
criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente
all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma che
costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di
vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi
violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di
"resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad
accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle
illegittime pretese avanzate nei suoi confronti.
È sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze ricollegabili all'intervento di eventuali sodali: come è stato efficacemente spiegato, insomma, "la ratio della disposizione di cui all'art. 7, D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 1998, n. 582).
Ed è proprio questo fattore che rappresenta quel "quid pluris" che, per l'appunto, consente di ritenere la condotta minatoria aggravata da un metodo "tipicamente" mafioso quale quello di evocare la presenza di un gruppo criminale in grado, per la sua stessa esistenza e notorietà sul territorio, di (contribuire a) piegare la volontà delle vittime.
Riferimenti Normativi: