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Diritto penale

Delitti

20 | 09 | 2022

Il monitoraggio continuativo dell’azione furtiva che impedisce la consumazione del furto

Giulia Claudia Barboni

Con sentenza n. 34735 del 21 giugno 2022 (dep. 20 settembre 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito il discrimen tra furto tentato e furto consumato, valorizzando il principio di diritto già delineato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. Quest’ultimo, in particolare, postula che il monitoraggio nell’attualità dell’azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ed il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo (In tal senso, Cass. pen., sez. un., 18 luglio 2014, n. 52177).

Sulla base del principio richiamato, dunque, la circostanza della continuativa sorveglianza dell’azione furtiva dell’agente da parte della persona offesa impedisce la consumazione del delitto di furto, atteso che il soggetto attivo non riesce a conseguire il possesso della refurtiva, neppure per un lasso di tempo limitato, e, quindi, ad esercitare su questa poteri dispositivi.

Infatti, il complesso delle cautele adottate dal soggetto passivo consente l’intervento c.d. in continenti, quale intervento impeditivo, contestuale all’azione furtiva, che impedisce il conseguimento del pieno possesso del bene- o dei beni- da parte dell’agente.

In senso contrario, la giurisprudenza di legittimità ha, già da tempo, elaborato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della qualificazione giuridica del fatto nei termini di furto (consumato), è sufficiente che l’agente abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, per esempio, tra le altre ipotesi, quando il monitoraggio dell’azione furtiva non è continuativo (Tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2020, n. 17954; Cass. pen., Sez. V, 24 ottobre 2016, n. 2726; Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2018, n. 48880; Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2018, n. 11683).

La delimitazione dell’area del furto consumato – ha sottolineato la Suprema Corte – è conforme al principio di offensività. Infatti, da un lato, quando l’agente, a causa del monitoraggio continuativo dell’azione furtiva, non consegue il pieno possesso della refurtiva, l’offesa al bene giuridico tutelato dall’art. 624 c.p. è circoscritta. Dall’altro, invece, se il soggetto attivo ha la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res, ancorché per un lasso di tempo breve, emerge il pericolo di definitiva dispersione del bene e, per questo, si realizza l’offesa al bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice. 

Ne consegue che, alla luce del richiamato principio di offensività, la prima ipotesi è riconducibile alla fattispecie del delitto di furto tentato, la seconda, invece, a quella del delitto di furto consumato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 624 c.p.