Diritto amministrativo
Edilizia e Urbanistica
16 | 06 | 2021
La proroga del termine del permesso di costruire
Emiliano Chioffi
Il Consiglio di Stato, con sentenza 16 giugno 2021, n. 4648,
ha affermato che il termine di durata del permesso edilizio non può mai
intendersi automaticamente sospeso, occorrendo invece la presentazione di una
formale istanza volta a richiedere la proroga dei termini per l’inizio o
l’ultimazione dei lavori.
L’art. 15, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dispone che,
all’interno del permesso di costruire, vengano indicati i termini entro i quali
i lavori debbano essere iniziati e conclusi; al comma 2, poi, si prevede che,
al superamento del termine di un anno dal rilascio del titolo per l’inizio dei
lavori e di tre anni per il loro completamento senza che l’opera sia conclusa,
consegua la decadenza dal diritto per la parte non ancora eseguita. L’unica
eccezione alla decadenza è data dalla proposizione di una richiesta di proroga
che, però, deve necessariamente pervenire alla pubblica amministrazione prima
della scadenza dei suddetti termini e, in ogni caso, sarà oggetto di specifica
valutazione.
Da quanto emerge dal dato normativo contenuto nel testo unico
in materia edilizia non vi è dunque spazio per letture che conducano a ritenere
possibile una sospensione automatica dei termini previsti per il completamento
dei lavori oggetto del permesso di costruire senza che l’interessato presenti
una formale richiesta di proroga.
Ad ogni modo, neppure l’illegittimità del titolo edilizio può
di per sé comportare la sospensione automatica dei termini contenuti nel
permesso di costruire posto che l’art. 15 cit. sancisce espressamente la
necessità della presentazione di una formale istanza di proroga che
l’amministrazione dovrà in seguito valutare alla stregua dei criteri enucleati
dallo stesso articolo. In effetti, il comma 2 della medesima disposizione
prevede anche la necessaria emissione di un provvedimento motivato con cui l’amministrazione
accerti la difficoltà nel completare l’opera a causa di fatti sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, delle particolari
caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera da realizzare, anche in ragione
della sua concreta estensione, delle difficoltà tecnico-esecutive manifestatesi
dopo l’inizio dei lavori, ovvero nei casi in cui l’oggetto del permesso sia
un’opera pubblica per la quale è previsto un finanziamento nel corso di più
esercizi finanziari. L’elencazione delle cause che possono condurre – si
ribadisce non automaticamente –, l’amministrazione a disporre la sospensione
del permesso di costruire, appaiono dunque positivamente e tassativamente
elencate dal legislatore nell’art. 15 T.U. Edilizia.
Ciò nondimeno l’illegittimità del permesso di costruire, pur
non potendo determinare automaticamente la sospensione tout court dei termini
ivi indicati può, invece, condurre la pubblica amministrazione a valutare
l’opportunità di mantenere in essere un provvedimento viziato; in questo senso,
si prospetta la possibilità per l’amministrazione di agire per l’annullamento
d’ufficio del titolo abitativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-nonies, L. 7
agosto 1990, n. 241.
Sulla scorta di tali premesse, è possibile sostenere che la
valutazione della pubblica amministrazione, circa la possibilità di concedere
la sospensione del permesso di costruire, pur dovendo scaturire da
un’iniziativa dell’interessato, si basa su considerazioni che afferiscono alla
attività dell’amministrazione stessa o dell’autorità giudiziaria: laddove tali
soggetti pongano in essere iniziative volte ad inibire l’inizio o la
continuazione dei lavori oggetto del permesso di costruire che si rivelino
successivamente infondate, la proroga dei termini di cui all’art. 15 cit. dovrà
essere accordata (Cons. Stato, sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5978).
In altre
fattispecie, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che
l’emanazione di un provvedimento di proroga dei termini di decadenza del
permesso di costruire possa essere concesso, a seguito della presentazione di
una rituale istanza dell’interessato, esclusivamente nei casi in cui possa
ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l’insorgenza di una causa di
forza maggiore che ha significativamente inciso sulla possibilità di iniziare o
di condurre a compimento i lavori (Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2012, n.
974).
Riferimenti Normativi: