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Diritto processuale civile

Processo di cognizione

27 | 07 | 2021

La rilevabilità d’ufficio della inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente

Giovanna Spirito

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 27 luglio 2021, n. 21529, è intervenuta sulla rilevabilità d’ufficio della inutilizzabilità dei documenti depositati oltre la scadenza del  termine stabilito dall’art. 183 c.p.p.,

La Suprema Corte, riscontrato che effettivamente, nel caso di specie, il rilievo della "inutilizzabilità" dei documenti per violazione dei termini ex art. 183 c.p.c. era avvenuto "ex officio", ha dato continuità ad un principio già affermato in passato dalla medesima sezione. 

In più occasioni, infatti, ha ritenuto che la violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., pur potendo essere dedotta dalla parte (o rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure) per tutta la durata del grado in cui si verifica, non soggiace, per tale arco temporale, alla regola dell'art. 157, comma 3, del medesimo codice (che preclude il rilievo della nullità ad opera sia della parte che vi ha dato causa, che di quella che vi ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest'ultima, che "confina il suo àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso" (così, in motivazione, Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2018, n. 21381: in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, sempre in motivazione, Cass. civ., sez. III, ord. 4 novembre 2020, n. 24483; Cass. civ., sez. un., 31 gennaio 2019, n. 2841).  

Difatti, essendo l'esclusione della preclusione suddetta "ancorata all'esistenza del potere officioso del giudice", risulta "logicamente sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte", giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno "quell'esigenza logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata determinata originariamente dalla parte"; verificatasi, pertanto, tale evenienza "la regola dell'art. 157, comma 3, c.p.c. può e deve riespandersi" (così, nuovamente, Cass. civ., sez. III, 21381/2018, cit.).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 157 c.p.c.
  • Art. 183 c.p.c.