Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
27 | 07 | 2021
L’utilizzabilità della relazione di servizio non sottoscritta dall’agente di P.G. presente nel fascicolo del pubblico ministero
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 29406 del 15 luglio 2021 (dep. 27 luglio
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha escluso l’inutilizzabilità
della relazione di servizio non sottoscritta dall’agente di P.G. inserita nell'informativa
di reato ritualmente acquisita al fascicolo del pubblico ministero.
La Suprema Corte, preliminarmente, ha ricordato che tema di
impugnazioni è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di
determinati atti processuali chiarire, pena l'inammissibilità del ricorso per
genericità del motivo, l'incidenza dell'atto asseritamente inutilizzabile sul
complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la
decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. VI, 12
novembre 2019, n. 1219; Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2012, n. 49970).
In tema di ricorso per cassazione, inoltre, anche a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. c.p., introdotto dall'art.
7, comma 1, D.L.vo. 6 febbraio 2018, n. 11 – secondo il cui disposto, in caso di
ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha
proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice",
è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel
caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione – trova
applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce
nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si
assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione,
materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2020, n. 5897).
Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è
inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso
acquisite, sancito dall'art. 526 c.p.p. e vige, invece, il principio della
decisione allo stato degli atti, stabilito dall'art. 442, comma 1-bis, c.p.p.,
che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti
al fascicolo del pubblico ministero; con la richiesta di giudizio abbreviato
infatti l'imputato non soltanto rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie in
cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole attraverso l'applicazione
della diminuente di un terzo, ma accetta che rientrino nel novero delle
risultanze probatorie utilizzabili tutte le emergenze acquisite anteriormente
alla sua istanza e legittimamente confluite nel fascicolo del pubblico ministero,
comprese le dichiarazioni da lui rese in assenza del difensore.
Per quanto riguarda il caso di una relazione di servizio la cui copia non risulterebbe sottoscritta dall'agente di p.g., ancorché l'atto fosse inserito nell'informativa di reato ritualmente acquisita (senza contestazioni) al fascicolo del pubblico ministero e utilizzabile nel giudizio a prova contratta, la Suprema Corte ha chiarito che l'incorporazione o l'allegazione dell'atto alla informativa di polizia giudiziaria non consente di dubitare della genuinità dell'atto e della sua provenienza, costituendo principio indiscusso quello della perfetta utilizzabilità degli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Cass. pen., sez. VI, 3 novembre 2015, n. 49462; Cass. pen., sez. II, 15 settembre 2016, n. 39342). Peraltro, non si tratterebbe di inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituendo un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi, fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave e insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2017, n. 882).
Al contrario, conclude la Suprema Corte, l'inserimento della relazione di servizio nell'alveo della informativa non pregiudica il diritto di difendersi né contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Riferimenti Normativi: