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Diritto processuale penale

Giudizio

27 | 07 | 2021

La minaccia o violenza sul testimone che consente l’acquisizione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 29393 del 22 aprile 2021 (dep. 27 luglio 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in tema di accertamento di sottoposizione del teste a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso.

Secondo il disposto dell’art. 500, comma 4, c.p.p., quando – anche per le circostanze emerse nel dibattimento – vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, è possibile acquisire ai fini della decisione le dichiarazioni rese dal teste nella fase delle indagini.

Secondo l’orientamento costate della giurisprudenza, gli "elementi concreti", necessari per ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a violenza o minaccia, possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività. 

Alla stregua del contenuto testuale della stessa disposizione, quegli elementi concreti possono esser desunti anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento, come nelle ipotesi di improvvisi vuoti di memoria rispetto a fatti accaduti meno di un anno prima delle deposizioni; di deposizioni rese da più testimoni nel medesimo processo, tutte dal contenuto completamente diverso rispetto a quello delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, in assenza di giustificazioni plausibili; di versioni radicalmente difformi – rispetto alla originaria narrazione dei fatti, resa nel corso delle indagini – fornite dai testimoni a dibattimento, sino a giungere alla ritrattazione di circostanze ammesse dallo stesso imputato; di atteggiamenti che nel loro complesso si giustificano come effetti di pressioni esterne (sottoscrizione con firma apocrifa o illeggibile dei verbali di sommarie informazioni fornite alla P.G.; completa ritrattazione in dibattimento, senza alcuna plausibile giustificazione, delle dichiarazioni; richiesta, avanzata in prossimità dell'udienza fissata per la deposizione, di essere collocato in reparto diverso da quello nel quale erano detenuti gli imputati). La minaccia subita dal testimone al fine di evitarne la deposizione o di indurlo a deporre il falso può, peraltro, essere attuata anche implicitamente e consistere in condizionamenti economici o nella paura di essere allontanato dal nucleo familiare (Cass. pen., sez. III, 1 dicembre 2011, n. 2696).

La sottoposizione del teste a pressioni, quindi, può essere desunta dal suo narrato e, soprattutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento, spettando alla prudente valutazione del giudice di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione, senza che rilevi la mancata esecuzione degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma 5, c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 49031). Il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna (Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 25254). 

Tuttavia, conclude la Suprema Corte, lo standard probatorio richiesto per ritenere dimostrata l'esistenza di pressioni che possano aver influito sulla genuinità delle dichiarazioni rese dal testimone non deve coincidere con l'acquisizione di elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, essendo sufficiente che siano raccolti elementi sintomatici (e non solo vaghe ragioni o meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale), secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 500 c.p.p.