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Diritto amministrativo

Sanzioni amministrative

14 | 09 | 2022

Google condannato per illecito concorrenziale dal Tribunale dell’Unione Europea

Federico Radi

Il Tribunale dell’Unione Europea, secondo organo giurisdizionale del sistema UE dopo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha condannato il colosso Big Tech Google con sentenza nella causa T-604/18 per abuso di posizione dominante.

In particolare, Il Tribunale ha in larga parte confermato la decisone del 18 luglio 2018 con la quale la Commissione sanzionò Google al pagamento della cifra monstre di 4,343 miliardi di euro per aver imposto restrizioni illegali ai produttori di dispositivi mobili Android e agli operatori di reti mobili, al fine di consolidare il primato sul mercato del suo motore di ricerca.

Tuttavia, discostandosi dalla Commissione su alcuni punti in diritto che portarono nel lontano 2018 alla condanna, il Tribunale ha ritenuto di infliggere alla famosa impresa del settore delle tecnologie un’ammenda, sebbene pur sempre consistente, di importo inferiore, pari a 4,125 miliardi di euro.

Nello specifico, il ricorso presentato da Google avverso la condanna della Commissione adduceva numerose ragioni giuridiche classificabili in tre diverse tipologie di motivi: la definizione dei mercati rilevanti, il carattere abusivo delle restrizioni controverse ed una presunta violazione dei suoi diritti di difesa.

Sul primo gruppo di contestazioni, relativo a presunti errori di valutazione nella definizione dei mercati rilevanti, e nella conseguente valutazione della posizione dominante di Google su alcuni di tali mercati, il Tribunale ha concluso per la piena legittimità delle conclusioni alle quali era giunta la Commissione.

Quest’ultima aveva individuato quattro tipi di mercati rilevanti, ossia: il primo, il mercato mondiale (Cina esclusa) della concessione di licenze per sistemi operativi per dispositivi mobili intelligenti; il secondo, il mercato mondiale (Cina esclusa) dei portali di vendita di applicazioni per Android; il terzo, i vari mercati nazionali di fornitura di servizi di ricerca generica; e, il quarto, il mercato mondiale dei navigatori Internet per dispositivi mobili non specifici di un sistema operativo.

Il Tribunale ha dunque osservato come la Commissione avesse correttamente concluso nel senso della detenzione da parte di Google di una posizione dominante su tutti e quattro gli interconnessi e “complementari” mercati, integranti un vero e proprio «ecosistema» che non risultava minacciato neanche dal vincolo concorrenziale indiretto esercitato da Apple nel campo della navigazione in rete via smartphone.

Circa il secondo gruppo di contestazioni, relativo alla presunta valutazione errata del carattere abusivo delle restrizioni controverse, i nodi focali della sentenza concernono le condizioni di preinstallazione imposte ai produttori di dispositivi mobili.

Sul punto, il Tribunale ha respinto integralmente la totalità dei motivi allegati da Google, ritenendo corretto il ragionamento della Commissione secondo cui una siffatta preinstallazione potesse generare un importante vantaggio concorrenziale nonché una non trascurabile inclinazione degli utenti a servirsi delle applicazioni di ricerca e navigazione già a loro disposizione.

Infine, circa il terzo gruppo di contestazioni, relativo ad una presunta violazione dei diritti di difesa del ricorrente, il Tribunale si è dovuto esprimere su due profili di motivi: la violazione del diritto di Google alla consultazione dei fascicoli e la violazione del diritto della medesima società ad essere ascoltata. 

In particolare, il collegio giudicante ha effettivamente concluso per la sussistenza di talune irregolarità procedurali, tuttavia evidenziando il principio di diritto secondo cui, pur in presenza delle suddette, una violazione dei diritti della ricorrente può essere constatata solo qualora l’impresa interessata dimostri che in loro mancanza avrebbe potuto predisporre meglio la propria arringa difensiva. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto però che una tale dimostrazione non possa essere ricavata da alcun argomento che è stato presentato.