Diritto processuale civile
Processo di cognizione
26 | 07 | 2021
I limiti della riqualificazione della domanda nel giudizio di appello
Giovanna Spirito
La sesta sezione civile, terza sottosezione, della Corte di
Cassazione, con ordinanza del 26 luglio 2021, n. 21402, trattando del potere di
qualificazione giuridica della domanda, ha esaminato il limite del mutamento
dell’azione ex art. 2051 c.c. in quella di cui all’art. 2043 c.c..
Va premesso che il giudice del merito, nell'indagine diretta
all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla
sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei
quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto
sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle
vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. civ., sez. III, 19
ottobre 2015, n. 21087; Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19002).
L’interpretazione delle domande – come, del resto, delle eccezioni e deduzioni delle parti – dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, con il solo limite che tale interpretazione non determini un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2014, n. 21421).
A conferma della raggiunta conclusione, prosegue la Corte, deve rilevarsi che, neppure l'ipotesi inversa rispetto a quella in esame – ovvero, quella dell'iniziale riconduzione della res in iudicium deducta alla Generalklausel di cui all'art. 2043 c.c., con successiva sussunzione della stessa, da parte del giudice di appello, nella previsione di cui all'art. 2051 c.c. – è stata ritenuta, dalla giurisprudenza di legittimità, sempre e comunque inammissibile, e ciò "per la inconciliabile diversità dei presupposti" delle due fattispecie di responsabilità, essendosi riconosciuta, per vero, tale riqualificazione non in contrasto con l'art. 112 c.p.c. quando i fatti consentivano la sussunzione della fattispecie corrispondente alla diversa causa petendi rilevante per l'art. 2051 c.c. (Cass. civ. sez. III, ord. 22 dicembre 2017, n. 30920), giacché, ricorrendo tale ipotesi, "la regola probatoria di cui all'art. 2051 c.c., più favorevole per il danneggiato", potrebbe "essere posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilità originariamente invocato dall'attore" (così, in motivazione, Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2015, n. 18463, nonché, già prima, Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2013, n. 18609).
Riferimenti Normativi: