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Diritto processuale penale

Giudizio

09 | 09 | 2022

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato preclude di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di somme alle vittime del reato

Riccardo Radi

Con sentenza n. 33384 del 10 giugno 2022, depositata il 9 settembre 2022, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa alla subordinazione della sospensione della pena ex art. 163 c.p. per l’imputato (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) al pagamento della somma che il giudice ha deciso di liquidare alle vittime del reato, costituitesi parti civili nel processo.

Secondo i giudici di legittimità, la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al risarcimento del danno senza una valutazione delle reali condizioni economiche dell’imputato, quando queste emergano dagli atti processuali.

Nel caso in esame gli Ermellini ritengono, che gravava sul giudicante innanzitutto l'obbligo di motivazione che sussiste anche in relazione alla decisione di subordinare, ai sensi dell'art. 165, comma 1, c.p., la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, trattandosi di statuizione che, a differenza di quella di cui al comma 2 dell'art. 165 c.p., non è imposta dalla legge, ma è frutto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice.

Ne consegue che il giudice che, in esplicazione di tale potere, opera tale subordinazione, deve dare conto dei motivi sottesi alla decisione di modulare, anche mediante tale imposizione, il giudizio prognostico (se del caso dovrebbe indicare anche le ragioni per le quali ha ritenuta consona una determinata modalità di condizionamento rispetto ad un'altra, essendo diverse le ipotesi previste dall'art. 165, comma 1, cit.).

Se è vero, infatti, che mediante la subordinazione si realizza la salvaguardia di interessi di terzi (nel caso del risarcimento del danno, si avvantaggia la persona pregiudicata dal fatto reato), è altrettanto vero che un siffatto provvedimento costituisce comunque un corollario del beneficio della sospensione condizionale della pena che è ancorato alla prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato, prognosi che quella subordinazione va in ogni caso a completare, puntellandone la formulazione (risolvendosi l'obbligo a carico dell'imputato in un ulteriore impegno che si aggiunge a quello di non commettere ulteriori reati nei termini e nei modi indicati dall'art. 168 c.p., pena - sia nell'uno che nell'altro caso - la revoca del beneficio ).

Un principio analogo è stato, d'altronde, già affermato dalla Suprema Corte in tema di reati edilizi - ma ovviamente l'affermazione è valida con riferimento anche ad altre ipotesi di reato e di subordinazione - ; si è in particolare ritenuto che il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2017, n. 39471; Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2016, n. 17729).

In altri termini il potere discrezionale di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 c.p., è correttamente esercitato quando, in considerazione delle circostanze di fatto, la prognosi di astensione del reo dal commettere nuovi reati può essere positivamente pronunciata solo in presenza di una manifestazione di effettivo ravvedimento, che si traduce nell'adempimento di un obbligo di "facere" direttamente funzionale al ripristino del bene offeso (Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2013, n. 3139; Cass. pen., sez. III, n. 43576 del 2014).

È necessario quindi spiegare perché, sul piano prognostico di cui all'art. 164, comma 1, c.p. si ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Altrimenti ragionando si finirebbe per elidere ogni differenza tra l'ipotesi, facoltativa, di cui all'art. 165, comma 1, c.p. e quella, obbligatoria, di cui all'art. 165, comma 2, c.p..

Ne discende che la prognosi favorevole non può che investire anche la possibilità di adempimento dell'obbligo imposto con la subordinata perché altrimenti perderebbe di significato il riconoscimento del beneficio medesimo se subordinato a qualcosa che in partenza si appalesa come non realizzabile (e ciò di là del fatto che l'oggetto della subordinata si risolva, in realtà, in un vantaggio per soggetti diversi dall'imputato. 

In conclusione non si può subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di somme di denaro senza verificare se le condizioni economiche del condannato consentano di onorare il versamento e, dunque, di fruire del beneficio. Il tutto specie quando ci sono elementi che consentono di dubitare sulla capacità ad adempiere, in primis l’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 163 c.p.
  • Art. 164 c.p.
  • Art. 165 c.p.