Diritto processuale penale
Misure cautelari
26 | 07 | 2021
Gli effetti della nullità dell’interrogatorio di garanzia sull’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 29214 del 6 luglio 2021 (dep. 26 luglio 2021),
la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento
secondo cui la nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di
convalida dell'arresto non determina la nullità dell'ordinanza che dispone la
misura della custodia cautelare in carcere.
Il provvedimento di convalida e il provvedimento applicativo
della misura cautelare sono tra loro autonomi: le misure coercitive applicate
contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, infatti,
pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto
di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende
all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di
disporle incide la mancata convalida (Cass. pen., sez. un., 14 luglio 1999, n.
17).
Poiché l'ordinanza che applica una misura cautelare è indipendente
e autonoma rispetto alla convalida dell'arresto e non diviene illegittima per
effetto della illegittimità del procedimento di convalida, i rimedi approntati
dall'ordinamento sono differenti: l'impugnazione della convalida, infatti,
tende a fare accertare l'illegittimità dell'arresto, perché avvenuto fuori dei
casi in cui è consentito o perché non sussiste lo stato di flagranza o quasi
flagranza o l'invalidità del procedimento di convalida; al contrario, la
richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone la misura cautelare può essere
diretta ad ottenere la revoca o la modifica del provvedimento per la mancanza
dei presupposti che ne rendono legittima l'adozione.
Quindi, l'eventuale nullità dell'udienza di convalida
prevista dall'art. 391 c.p.p. non travolge anche l'ordinanza di imposizione di
una misura cautelare che resta un provvedimento del tutto autonomo, pur se
inserito nel corpo del medesimo documento.
La nullità dell'interrogatorio di garanzia reso in sede di
udienza di convalida dell'arresto non determina la nullità dell'ordinanza che
dispone la misura della custodia cautelare in carcere, siccome questa è
provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina
esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termine
previsto dall'art. 294 c.p.p., a pena di inefficacia della misura (Cass. pen.,
sez. VI, 7 novembre 2013, n. 6761; Cass. pen., sez. I, 1 ottobre 2004, n. 43561).
La nullità dell'interrogatorio di convalida, dunque, produce un riflesso diretto sul provvedimento di convalida, in quanto incide sul presupposto processuale di esso ex art. 391, comma 3, c.p.p. e un riverbero solo indiretto sul provvedimento coercitivo, imponendo la celebrazione dell'interrogatorio di garanzia entro cinque giorni dall'esecuzione della custodia a norma dell'art. 294, comma 1, c.p.p. (che prescrive al giudice di procedere all'interrogatorio “se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo”), dovendosi equiparare l'interrogatorio nullo all'interrogatorio non celebrato. Con l'ulteriore conseguenza processuale che, dall'omessa celebrazione di un valido interrogatorio di garanzia, discenderà l'inefficacia sopravvenuta della misura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p., da far valere proponendo al giudice procedente una richiesta di scarcerazione per inefficacia sopravvenuta della misura.
Comunque, concludono i Giudici di legittimità, quand'anche dovesse ipotizzarsi un qualunque riverbero sul provvedimento applicativo della misura cautelare della nullità del provvedimento di convalida dell'arresto, conseguente dalla nullità generale a regime intermedio dell'interrogatorio di convalida, detto vizio deve essere dedotto con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata.
Riferimenti Normativi: