Diritto amministrativo
Situazioni giuridiche soggettive
09 | 09 | 2022
Il requisito reddituale utile all’ottenimento del permesso di soggiorno
Matteo Carabellese
Con sentenza n. 7859 del 9 settembre 2022, la terza sezione
del Consiglio di Stato è tornata sul requisito reddituale utile all’ottenimento
del titolo di soggiorno.
L’art. 4, comma 3, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che:
“ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi
internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1”.
In merito, giova inoltre premettere che il requisito
reddituale minimo “costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto
attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità
nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non
siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di
partecipazione fiscale alla spesa pubblica; d'altra parte, la dimostrazione di
un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il
cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose” (Cons.
Stato, sez. III, n. 5082/2017; n. 1971/2017).
Quanto all’attendibilità del reddito documentato in sede di
presentazione dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisprudenza
amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6755/2022) ha recentemente
ribadito che la mera dichiarazione dei redditi non può ritenersi sufficiente ex
se per provare l’attendibilità del reddito dichiarato dallo straniero, perché
la stessa potrebbe rappresentare un fatto diverso dalla realtà. Di qui
l’esigenza di rappresentare un quid pluris, consistente nell’allegazione di una
documentazione specifica di natura contabile e fiscale, idonea a comprovare
quanto solo asseritamente dichiarato (cfr. Cons. Stato, sez. III, n.
6811/2018). Nello specifico, devono essere documentate sia le entrate
percepite, sia le uscite sostenute inerenti all’attività lavorativa esercitata
(es. costi per l’acquisto di materie prime). Solo attraverso tali adempimenti,
la dichiarazione dei redditi può attestare la veridicità di quanto in essa
figurato (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4597/2022).
A tal proposito, l’art. 6, comma 5, D.L.vo n. 286/1998 attribuisce all’Amministrazione un potere ispettivo volto a verificare la congruità della documentazione prodotta dallo straniero, laddove dispone che “l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato”.
Il quadro normativo e giurisprudenziale così come sopra delineato conduce a disattendere la tesi secondo cui il requisito reddituale andrebbe desunto dall’Amministrazione unicamente sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte dallo straniero.
Riferimenti Normativi: