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Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

09 | 09 | 2022

Il requisito reddituale utile all’ottenimento del permesso di soggiorno

Matteo Carabellese

Con sentenza n. 7859 del 9 settembre 2022, la terza sezione del Consiglio di Stato è tornata sul requisito reddituale utile all’ottenimento del titolo di soggiorno.

L’art. 4, comma 3, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che: “ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1”.

In merito, giova inoltre premettere che il requisito reddituale minimo “costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica; d'altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose” (Cons. Stato, sez. III, n. 5082/2017; n. 1971/2017).

Quanto all’attendibilità del reddito documentato in sede di presentazione dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6755/2022) ha recentemente ribadito che la mera dichiarazione dei redditi non può ritenersi sufficiente ex se per provare l’attendibilità del reddito dichiarato dallo straniero, perché la stessa potrebbe rappresentare un fatto diverso dalla realtà. Di qui l’esigenza di rappresentare un quid pluris, consistente nell’allegazione di una documentazione specifica di natura contabile e fiscale, idonea a comprovare quanto solo asseritamente dichiarato (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6811/2018). Nello specifico, devono essere documentate sia le entrate percepite, sia le uscite sostenute inerenti all’attività lavorativa esercitata (es. costi per l’acquisto di materie prime). Solo attraverso tali adempimenti, la dichiarazione dei redditi può attestare la veridicità di quanto in essa figurato (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4597/2022).

A tal proposito, l’art. 6, comma 5, D.L.vo n. 286/1998 attribuisce all’Amministrazione un potere ispettivo volto a verificare la congruità della documentazione prodotta dallo straniero, laddove dispone che “l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato”. 

Il quadro normativo e giurisprudenziale così come sopra delineato conduce a disattendere la tesi secondo cui il requisito reddituale andrebbe desunto dall’Amministrazione unicamente sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte dallo straniero.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 4, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286
  • Art. 6, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286