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Diritto civile

Società

08 | 09 | 2022

La nozione di «operazioni in corso» rilevante ai fini della liquidazione della quota spettante al socio uscente

Pierre de Gioia Carabellese

Con ordinanza n. 26501 dell’8 settembre 2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di liquidazione della quota spettante al socio uscente.

L’art. 2289, comma 3, c.c. stabilisce che, ai fini della liquidazione della quota spettante al socio uscente, «se vi sono operazioni in corso, il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime».

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il concetto di operazioni in corso di cui all'art. 2289, comma 3, cit. ricomprende ogni situazione idonea a determinare utili e spese, che, pur non in atto e non definita al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debba considerarsi conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti.

Inoltre, poiché l'operazione in corso incide sulla liquidazione della quota in relazione agli utili ed alle spese, l'operazione stessa deve essere idonea a determinare utili e spese (cfr. Cass. n. 6709/1982, n. 1027/1993, n. 6966/1996 e n. 960/2000 quest’ultima richiamata da Cass. 8233/2016).

In particolare, nelle prime due pronunce la Suprema Corte ha esaminato casi nei quali era in discussione una sopravvenienza attiva (le altre riguardano sopravvenienze passive per debiti anteriori) per crediti riconducibili a situazioni già verificatesi al momento del recesso. Nel caso deciso dalla sentenza n.6709/1982, in cui si trattava di un credito già litigioso al momento del recesso (nei confronti della P.A. per danni di guerra), si è ritenuto che la nozione di “operazioni in corso” era integrata dall’insieme delle attività extragiudiziali e giudiziali nascente dal fatto lesivo della P.A., riflettenti dunque un’unica fattispecie, anche se il giudizio nei confronti della Amministrazione era stato instaurato due anni dopo il recesso. In tal senso, del resto, si è espressa anche Cass.n.1027/1993, in un caso avente ad oggetto una richiesta di contributo pubblico per realizzazione e ampliamento di impianti industriali, ove si precisa che, per ravvisare nella specie la sussistenza di una “operazione in corso” al momento del recesso, la richiesta per la concessione del contributo (pur se non sufficiente) fosse anteriore al recesso stesso.

Nella fattispecie la sussistenza di una situazione di fatto - occupazione del terreno di proprietà della società da parte di una porzione di fabbricato appartenente ai soci della società – astrattamente idonea a far sorgere un credito indennitario in capo alla società nei confronti degli occupanti non risulta essersi mai tradotta in una richiesta stragiudiziale di pagamento, né tantomeno in una pretesa azionata in via giudiziale da parte della titolare nei confronti dei predetti. 

Non può quindi - per difetto del presupposto - parlarsi di “operazione in corso”, valutabile quale componente attiva ai fini della liquidazione della quota da assegnare al socio uscito dalla società.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2289 c.c.