Diritto civile
Società
08 | 09 | 2022
La nozione di «operazioni in corso» rilevante ai fini della liquidazione della quota spettante al socio uscente
Pierre de Gioia Carabellese
Con ordinanza n. 26501 dell’8 settembre 2022, la prima
sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di liquidazione
della quota spettante al socio uscente.
L’art. 2289, comma 3, c.c. stabilisce che, ai fini della
liquidazione della quota spettante al socio uscente, «se vi sono operazioni in
corso, il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti
alle operazioni medesime».
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare
che il concetto di operazioni in corso di cui all'art. 2289, comma 3, cit.
ricomprende ogni situazione idonea a determinare utili e spese, che, pur non in
atto e non definita al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debba
considerarsi conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici
preesistenti.
Inoltre, poiché l'operazione in corso incide sulla
liquidazione della quota in relazione agli utili ed alle spese, l'operazione
stessa deve essere idonea a determinare utili e spese (cfr. Cass. n. 6709/1982,
n. 1027/1993, n. 6966/1996 e n. 960/2000 quest’ultima richiamata da Cass.
8233/2016).
In particolare, nelle prime due pronunce la Suprema Corte ha esaminato
casi nei quali era in discussione una sopravvenienza attiva (le altre
riguardano sopravvenienze passive per debiti anteriori) per crediti
riconducibili a situazioni già verificatesi al momento del recesso. Nel caso
deciso dalla sentenza n.6709/1982, in cui si trattava di un credito già
litigioso al momento del recesso (nei confronti della P.A. per danni di
guerra), si è ritenuto che la nozione di “operazioni in corso” era integrata
dall’insieme delle attività extragiudiziali e giudiziali nascente dal fatto
lesivo della P.A., riflettenti dunque un’unica fattispecie, anche se il
giudizio nei confronti della Amministrazione era stato instaurato due anni dopo
il recesso. In tal senso, del resto, si è espressa anche Cass.n.1027/1993, in
un caso avente ad oggetto una richiesta di contributo pubblico per
realizzazione e ampliamento di impianti industriali, ove si precisa che, per
ravvisare nella specie la sussistenza di una “operazione in corso” al momento
del recesso, la richiesta per la concessione del contributo (pur se non
sufficiente) fosse anteriore al recesso stesso.
Nella fattispecie la sussistenza di una situazione di fatto - occupazione del terreno di proprietà della società da parte di una porzione di fabbricato appartenente ai soci della società – astrattamente idonea a far sorgere un credito indennitario in capo alla società nei confronti degli occupanti non risulta essersi mai tradotta in una richiesta stragiudiziale di pagamento, né tantomeno in una pretesa azionata in via giudiziale da parte della titolare nei confronti dei predetti.
Non può quindi - per difetto del presupposto - parlarsi di “operazione in corso”, valutabile quale componente attiva ai fini della liquidazione della quota da assegnare al socio uscito dalla società.
Riferimenti Normativi: