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Diritto penale

Delitti

26 | 07 | 2021

Il reato di invasione di terreni o edifici: elemento oggettivo e soggettivo

Valerio de Gioia

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29168 del 30 giugno 2021 (dep. 26 luglio 2021), ha delineato i presupposti – oggettivi e soggettivi – per l’integrazione del reato di occupazione abusiva di un immobile.

Secondoun consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui (Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, n. 19079; Cass. pen., sez. II, 5 marzo 2013, n. 15297).

Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p., la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, bensì al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso.

Così la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione; nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione.

Quanto all’elemento soggettivo, sempre secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, il dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone che la condotta dell'agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello "ius excludendi", e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell'edificio, ma anche da elementi diversi purché univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale (Cass. pen., sez. II, 18 novembre 2014, n. 50659). 

Deve aggiungersi poi che, ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p., occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto, con la conseguenza che qualora il possesso, esercitato in forza di titoli legittimi, sia pacifico e continuo, manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione; il che, conclude la Suprema Corte, per quanto esposto nella sentenza impugnata, deve escludersi sia avvenuto nel caso di specie.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 42 Cost.
  • Art. 42 c.p.
  • Art. 633 c.p.