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Diritto processuale penale

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26 | 07 | 2021

I presupposti di ammissibilità della richiesta di rimessione del processo

Valerio de Gioia

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29185 del 3 maggio 2021 (dep. 26 luglio 2021), ha indicato i presupposti di ammissibilità della richiesta di rimessione del processo.

Innanzitutto l’istanza deve essere notificata, ai sensi dell’art. 46 c.p.p., alla persona offesa. È noto che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della Stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile.

Nel merito, poi, l’istanza è inammissibile allorché i fatti, indicati dall'istante quali aspetti sintomatici di una grave situazione locale, siano per lo più di diretta emanazione processuale e vengano prospettati in maniera del tutto generica.

In proposito si deve ribadire che, in tema di rimessione del processo, la grave situazione locale che giustifica l'applicazione dell'istituto deve necessariamente essere rappresentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale, a tutela del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli artt. 6, § 1, e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cass. pen., sez. VI, 1° marzo 2016, n. 17170).

Invero, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, posto che comporta una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, determina la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano.

Per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; pertanto, i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e quale diretta conseguenza di essa (Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2017, n. 24050). Peraltro, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2019, n. 13419). 

Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta – conclude la Suprema Corte – conseguono i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p.: in tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la relativa richiesta, deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, c.p.p., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità (Cass. pen., sez. V, n. 16 aprile 2019, n. 33226).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 45 c.p.p.
  • Art. 46 c.p.p.
  • Art. 616 c.p.p.
  • Art. 6, CEDU
  • Art. 13, CEDU