Diritto civile
Persone e Famiglia
25 | 06 | 2021
È incostituzionale non consentire che, all’autore del riconoscimento, il termine per proporre l’azione di impugnazione decorra dalla conoscenza della non paternità
Flaminia Schiavoni
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 del 12 maggio
2021 (dep. 25 giugno 2021, ha parzialmente accolto la questione di legittimità
costituzionale sollevata – in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, comma 1,
della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà (CEDU) - dal Tribunale di Trento con riferimento all’art. 263, comma
3, c.c., come modificato dall’art. 28, comma 1, D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154,
nella parte in cui non consente che, per l’autore del riconoscimento, il
termine per proporre l’azione di impugnazione decorra dalla conoscenza della
non paternità.
La riforma dell’art. 263 c.c. ha innovato la precedente
disciplina con una regolamentazione volta a rafforzare l’esigenza di stabilità
dello status filiationis e di tutela del figlio. La modifica è stata accompagnata
dagli interventi della Consulta che ha precisato che l’azione prevista da tale
disposizione non prevede che il giudice proceda ad un mero accertamento della
verità biologica dovendo operare un bilanciamento degli interessi in gioco.
Tanto premesso, la Consulta ha disatteso la censura
relativamente alla violazione dell’art. 76 Cost. Difatti, l’art. 2, comma 1,
della Legge Delega n. 219 del 2012 ha stabilito, quale principio generale,
l’esigenza di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel
rispetto dell’art. 30 Cost., non solo introducendo l’imprescrittibilità
dell’azione a beneficio del solo figlio, ma anche contemplando un ulteriore
termine riferito al padre.
Peraltro, la giurisprudenza costituzionale, in tema di
eccesso di delega, è da tempo costante nell’affermare che la previsione di cui
all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato,
di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte
espresse dal legislatore delegante.
Di contro, la Corte ha accolto la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal rimettente con riferimento all’art. 3 Cost.,
specificando che la norma censurata comporta una irragionevole disparità di
trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda
far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento, e quelle previste
per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità.
Il padre non coniugato può dimostrare solo l’impotenza, onde
far decorrere il termine annuale di decadenza da un dies a quo diverso rispetto
all’annotazione del riconoscimento; il padre coniugato, invece, può avvalersi
anche di altre prove, tra cui quella dell’adulterio, onde sottrarsi al dies a
quo che altrimenti decorre dalla nascita.
Da ciò discente l’illegittimità costituzionale dell’art. 263,
comma 3, c.c. nella parte in cui non prevede che il termine annuale di
decadenza decorra per l’autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non
paternità che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l’abbia determinata,
garantendo così al padre non coniugato una disciplina sul termine di decadenza
annuale dall’azione.
Non è
stato, tuttavia, ravvisato il contrasto con l’art. 117 Cost., indagato rispetto
al termine quinquennale di cui all’art. 263, comma 3, c.c.: nonostante la Corte
EDU abbia ritenuto che non realizzino un bilanciamento proporzionato discipline
volte a far decorrere un termine di decadenza per l’impugnazione dello stato di
filiazione dal momento costitutivo dello stesso, anziché da quello in cui il
richiedente abbia maturato la consapevolezza della sua possibile non paternità,
la Corte Costituzionale ha chiarito che un così lungo decorso del tempo (cinque
anni dal riconoscimento) radichi il legame familiare e sposti il peso assiologico
sul consolidamento dello status filiationis, in una maniera tale da
giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica
dalla fattispecie normativa.
Riferimenti Normativi: