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Diritto civile

Persone e Famiglia

25 | 06 | 2021

È incostituzionale non consentire che, all’autore del riconoscimento, il termine per proporre l’azione di impugnazione decorra dalla conoscenza della non paternità

Flaminia Schiavoni

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 del 12 maggio 2021 (dep. 25 giugno 2021, ha parzialmente accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata – in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà (CEDU) - dal Tribunale di Trento con riferimento all’art. 263, comma 3, c.c., come modificato dall’art. 28, comma 1, D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, nella parte in cui non consente che, per l’autore del riconoscimento, il termine per proporre l’azione di impugnazione decorra dalla conoscenza della non paternità.

La riforma dell’art. 263 c.c. ha innovato la precedente disciplina con una regolamentazione volta a rafforzare l’esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio. La modifica è stata accompagnata dagli interventi della Consulta che ha precisato che l’azione prevista da tale disposizione non prevede che il giudice proceda ad un mero accertamento della verità biologica dovendo operare un bilanciamento degli interessi in gioco.

Tanto premesso, la Consulta ha disatteso la censura relativamente alla violazione dell’art. 76 Cost. Difatti, l’art. 2, comma 1, della Legge Delega n. 219 del 2012 ha stabilito, quale principio generale, l’esigenza di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell’art. 30 Cost., non solo introducendo l’imprescrittibilità dell’azione a beneficio del solo figlio, ma anche contemplando un ulteriore termine riferito al padre.

Peraltro, la giurisprudenza costituzionale, in tema di eccesso di delega, è da tempo costante nell’affermare che la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante.

Di contro, la Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente con riferimento all’art. 3 Cost., specificando che la norma censurata comporta una irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento, e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità.

Il padre non coniugato può dimostrare solo l’impotenza, onde far decorrere il termine annuale di decadenza da un dies a quo diverso rispetto all’annotazione del riconoscimento; il padre coniugato, invece, può avvalersi anche di altre prove, tra cui quella dell’adulterio, onde sottrarsi al dies a quo che altrimenti decorre dalla nascita.

Da ciò discente l’illegittimità costituzionale dell’art. 263, comma 3, c.c. nella parte in cui non prevede che il termine annuale di decadenza decorra per l’autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non paternità che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l’abbia determinata, garantendo così al padre non coniugato una disciplina sul termine di decadenza annuale dall’azione.

Non è stato, tuttavia, ravvisato il contrasto con l’art. 117 Cost., indagato rispetto al termine quinquennale di cui all’art. 263, comma 3, c.c.: nonostante la Corte EDU abbia ritenuto che non realizzino un bilanciamento proporzionato discipline volte a far decorrere un termine di decadenza per l’impugnazione dello stato di filiazione dal momento costitutivo dello stesso, anziché da quello in cui il richiedente abbia maturato la consapevolezza della sua possibile non paternità, la Corte Costituzionale ha chiarito che un così lungo decorso del tempo (cinque anni dal riconoscimento) radichi il legame familiare e sposti il peso assiologico sul consolidamento dello status filiationis, in una maniera tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 76 Cost.
  • Art. 117 Cost.
  • Art. 263 c.c.
  • Art. 28, D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154