Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
06 | 09 | 2022
Infondata la questione di legittimità costituzionale sulla impossibilità per l'imputato di revocare la scelta del rito abbreviato o di essere ammesso alla prova contraria a fronte di un mutato quadro probatorio
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 32810 del 13 maggio 2022 (dep. 6 settembre 2022), la quinta sezione della Corte di cassazione ha affermato che è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 5, c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di revocare la scelta del rito o di essere ammesso alla prova contraria.
La giurisprudenza di legittimità ha già affermato in passato che tema di giudizio abbreviato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 441-c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, a differenza che nell'ipotesi di nuove contestazioni, non prevedono la possibilità per l'imputato di revocare la richiesta di abbreviato a fronte di un quadro probatorio mutato ope iudicis, dovendosi escludere l'irragionevolezza della diversa disciplina perché il mutamento riguarda esclusivamente le prove, e non anche gli stessi fatti addebitati, ed essendo gli artt. 24 e 111 Cost. rispettati con la garanzia che le nuove prove siano acquisite in contraddittorio e con il pieno rispetto del diritto di difesa (Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2019, n. 49896).
Invero, a fronte della prospettata illegittimità costituzionale dovuta a una irragionevole disparità con l'ipotesi di cui all'art. 441-bis c.p.p., la Suprema Corte ha osservato che vi è una radicale differenza, che esclude l'irragionevolezza della diversa disciplina (ivi) incompatibile con il disposto dell'art. 3 Cost., tra le ipotesi rispettivamente contemplate dagli art. 441 e 441-bis c.p.p., poiché:
- il caso disciplinato da quest'ultima norma (che in effetti attribuisce all'imputato la facoltà di chiedere che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie ovvero, se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, di chiedere nuove prove) attiene all'ipotesi in cui a mutare siano i fatti in contestazione rispetto ai quali l'imputato aveva scelto il rito, tanto che la richiesta di nuove prove è consentita in relazione alle contestazioni per cui vi è stata modificazione (art. 441-bis, comma 5, c.p.p.);
- mentre l'art. 441, comma 5, c.p.p. prevede - come già esposto - soltanto l'integrazione della piattaforma probatoria officio iudicis.
Gli altri parametri costituzionali invocati nel caso di specie, ossia gli artt. 24 e 111 Cost., sono rispettati non con l'attribuzione del diritto di revocare la scelta del rito abbreviato, che comporta la consapevole e volontaria accettazione di quegli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, anche fuori dal contraddittorio, compensata con lo sconto di pena, bensì con la garanzia che le nuove prove, rispetto alle quali l'imputato non ha prestato il suo consenso, siano acquisite in contraddittorio e con il pieno rispetto del diritto di difesa, che non può dirsi certo violato sol perché le domande sarebbero state poste direttamente dal giudice in sede di confronto (cfr. art. 212 c.p.p.).
Né, con evidenza, può ritenersi violato il principio della ragionevole durata del processo, a seguito dell'assunzione di ulteriori prove officio iudicis: “il concetto di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 della Costituzione, che la legge deve assicurare, va individuato, nella sua sostanza, con riferimento a tutto il contesto dell'articolo, il quale quel disposto contiene: è palese, al riguardo, ad una attenta lettura, che il costituente si è preoccupato che la durata del processo, per essere considerata "ragionevole", debba essere commisurata allo adempimento di tutte le garanzie che la legge appresta ai fini dell'accertamento del fatto-reato, quali, segnatamente del principio del contraddittorio che deve essere assicurato sia ai fini della formazione della prova, sia tra le parti, affinché queste - notificate dell'accusa nel più breve tempo possibile e in modo riservato - siano giudicate in condizioni di parità davanti a giudice terzo ed imparziale” (Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2013, n. 44949).
Nella "ragionevole" durata del processo, quindi, rientra anche il tempo occorrente alla formazione della prova (asserto oggi non smentito dall'art. 2, L. 27 settembre 2021, n. 134, che nel prevedere - per i procedimenti o reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020 - l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.) non ha inciso in alcun modo sulla disciplina della prova).
Riferimenti Normativi: