libero accesso

Diritto civile

Obbligazioni

26 | 07 | 2021

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia con riferimento ai beni demaniali

Flaminia Schiavoni

La sesta sezione-terza sottosezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 luglio 2021, n. 21399, è tornata sul tema della responsabilità per cose in custodia con particolare riferimento ai beni demaniali.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8106); egli, infatti, è onerato dal dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa (Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775; Cass. civ., sez. III, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724).  

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia opera con riferimento ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario o che abbia a disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. 

La nozione della custodia rappresenta, dunque, un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico: i criteri di valutazione della cd. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura e alle caratteristiche del bene da custodire. 

La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull'ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato. 

Inoltre, proprio poiché l’art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode (così, tra le altre, Cass. civ., sez. VI-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027), occorre che il preteso danneggiato dimostri almeno la sussistenza del nesso causale tra res e danno, giacché, altrimenti, quella prevista dalla norma in esame sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico di imputazione della responsabilità. 

La responsabilità del custode, poi, si arresta di fronte al dovere di ragionevole cautela di chi usi la cosa, specie se si tratti di bene demaniale (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 3 aprile 2019, n. 9315; si veda anche, con riferimento a danni originati dalla presenza di buche o avvallamenti nella pavimentazione stradale, Cass. civ., sez. VI-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. civ., sez. III, ord. 10 febbraio 2018, n. 2480; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775).  

Difatti, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. civ., sez. III, ord. 1° febbraio 2018, n. 2480; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 3 aprile 2019, n. 9315).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1227 c.c.
  • Art. 2051 c.c.