Diritto penale
Delitti
05 | 09 | 2022
Stupefacenti: l’aggravante dell’aver commesso il fatto in prossimità di scuole alla luce del principio di offensività
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 32484 del 19 maggio 2022 (dep. 5 settembre 2022), la terza sezione della Corte di cassazione, occupandosi dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti"), ha ricordato che il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene alla contiguità fisica e al posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio in un luogo che consente l'immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano, non essendo rilevante che il raggiungimento del luogo implichi una, pur minima, scelta volitiva della vittima (Cass. pen., sez. IV, 24 novembre 2016, n. 51957).
È stato così osservato che il frequente uso nel lessico del legislatore penale di espressioni vaghe, quale è nel caso in esame il termine «prossimità», impone all'interprete il compito dì definirne il significato.
Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell'aggravante onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie aggravata, giustifichi la maggiore gravità del fatto e l'incremento della sanzione che ne deriva. Il principio di offensività, che deve guidare l'interprete nell'individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresì l'interpretazione degli elementi circostanziali del fatto, cosicché si possa «cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l'accresciuta severità sanzionatoria» (Cass. pen., sez. un., 18 luglio 2013, n. 40354).
Esaminando il testo normativo, l'art. 80, comma 1, lett. g) T.U. Stup. prevede l'aggravamento della pena se l'offerta o la cessione è, appunto, effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
La finalità della norma risiede nell'esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive. Del resto, nelle suddette comunità il rilevato pericolo si manifesta particolarmente evidente, in quanto l'elevato numero delle persone presenti e la concentrazione delle stesse rappresentano le condizioni per un allargamento «a macchia d'olio» del contatto con la droga.
Il termine «prossimità» non può, dunque, che indicare la contiguità fisica, il posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio in un luogo che consenta l'immediato accesso alle droghe a persone che frequentano dette comunità. Eliminando un ostacolo alla caduta (o alla ricaduta) nella tossicodipendenza, la vicinanza fisica dello spacciatore alle potenziali vittime rende la condotta tipica del reato maggiormente insidiosa ed aggressiva per il bene protetto dalla norma. Non aggrava il disvalore del fatto, dal punto di vista in esame, la circostanza che l'agente si sia reso reperibile in un luogo dove notoriamente si cede droga ma il cui raggiungimento implichi una, pur minima, scelta volitiva della vittima.
Col termine di "prossimità" il legislatore ha così individuato quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate (scuole, caserme, comunità giovanili, ecc. ecc.), che devono essere ubicate nelle immediate vicinanze e, proprio per questo, abitualmente frequentate dagli utenti istituzionali, siano essi studenti, militari, pazienti: in altri termini, tra i luoghi indicati e le aree di prossimità deve sussistere un rapporto di relazione immediata, altrimenti non si giustificherebbe nemmeno la previsione dell'aggravante, riferita, appunto, alla oggettiva localizzazione della cessione o dell'offerta dello stupefacente alle persone che frequentano tali luoghi (Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2017, n. 27458).
Riferimenti Normativi: