libero accesso

Diritto processuale penale

Impugnazione

26 | 07 | 2021

La revisione e l’estensione del giudicato in caso di incompatibilità oggettiva tra fatti storici ricostruiti in sentenze in conflitto

Giacomo Zurlo

La sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 29218 del 9 luglio 2021 (dep. 26 luglio 2021) è intervenuta sui presupposti per proporre l’istanza di revisione e, in particolare, sull’incompatibilità oggettiva tra i fatti storici ricostruiti in sentenze in conflitto, emesse in due diversi procedimenti nei confronti di coimputati.

È noto che l’inconciliabilità ricorre quando un identico fatto sia oggetto di due diverse statuizioni afferenti a diversi procedimenti penali e che il contrasto di giudicati, che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti né all’interpretazione delle norme processuali in relazione all’utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2018, n. 43871).

La revisione può, quindi, incidere sull’errore di fatto, ma non sulla valutazione dello stesso, non risultando ammissibile l’istanza che fa leva sulla circostanza che il medesimo quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due distinti procedimenti. Invero, non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l’errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2019, n. 46885; Cass. pen., sez. VI, 15 novembre 2016, n. 488).

In presenza di un unico procedimento, relativo ad un unico reato contestato a più imputati, destinatari della stessa pronuncia soggetta ad impugnazione, il rimedio esperibile dal ricorrente, condannato non impugnante, che ritenga di aver potenzialmente diritto all’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione del coimputato, è l’estensione del giudicato (e non la revisione).

L’effetto estensivo dell’impugnazione, previsto dall’art. 587, comma 1, c.p.p., opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche rendendoli partecipi del beneficio conseguito dai coimputati impugnanti (Cass. pen., sez. I, 7 maggio 1999, n. 1475).

Tale effetto, previsto in sede di cognizione per il coimputato non impugnante, non è precluso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, potendo essere invocato anche nella fase esecutiva dal condannato che intenda giovarsi dell’impugnazione da altri proposta, sempre che ricorrano i presupposti dell’estensione; opera, tuttavia, a condizione che il procedimento, riguardante un unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione (Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2014, n. 40254).

Negli altri casi, in cui il coimputato è stato giudicato separatamente e. quindi, si è al di fuori dell’ambito operativo dell’istituto dell’estensione dell’impugnazione, il soddisfacimento delle esigenze di giustizia e di uniformità dei giudicati è affidato alla revisione delle sentenze di condanna, che ha tra i presupposti anche l’inconciliabilità tra i fatti a fondamento di due diverse sentenze, una delle quali necessariamente di condanna penale (Cass. pen., sez. I, 1 marzo 2013, n. 16678). 

Nel caso di specie – ha concluso la Suprema Corte – l’istanza di revisione non poteva essere avanzata, non avendo il concorrente nel reato proposto ricorso avverso la stessa sentenza di condanna, annullata senza rinvio per il coimputato impugnante.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 587 c.p.p.
  • Art. 630 c.p.p.