Diritto processuale penale
Impugnazione
26 | 07 | 2021
La revisione e l’estensione del giudicato in caso di incompatibilità oggettiva tra fatti storici ricostruiti in sentenze in conflitto
Giacomo Zurlo
La sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 29218 del 9 luglio 2021 (dep. 26 luglio 2021) è intervenuta sui presupposti per proporre l’istanza di revisione e, in particolare, sull’incompatibilità oggettiva tra i fatti storici ricostruiti in sentenze in conflitto, emesse in due diversi procedimenti nei confronti di coimputati.
È
noto che l’inconciliabilità ricorre quando un identico fatto sia oggetto di due
diverse statuizioni afferenti a diversi procedimenti penali e che il contrasto
di giudicati, che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in
considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei
fatti né all’interpretazione delle norme processuali in relazione
all’utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Cass. pen., sez. IV, 15
maggio 2018, n. 43871).
La
revisione può, quindi, incidere sull’errore di fatto, ma non sulla valutazione
dello stesso, non risultando ammissibile l’istanza che fa leva sulla
circostanza che il medesimo quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato
per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due
distinti procedimenti. Invero, non è ammessa la revisione della sentenza di
condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di
assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in
un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l’errore
sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (Cass. pen.,
sez. IV, 7 novembre 2019, n. 46885; Cass. pen., sez. VI, 15 novembre 2016, n.
488).
In
presenza di un unico procedimento, relativo ad un unico reato contestato a più
imputati, destinatari della stessa pronuncia soggetta ad impugnazione, il
rimedio esperibile dal ricorrente, condannato non impugnante, che ritenga di
aver potenzialmente diritto all’estensione degli effetti favorevoli
dell’impugnazione del coimputato, è l’estensione del giudicato (e non la
revisione).
L’effetto
estensivo dell’impugnazione, previsto dall’art. 587, comma 1, c.p.p., opera di
diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati
giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare
la par condicio degli imputati che si
trovino in situazioni identiche rendendoli partecipi del beneficio conseguito
dai coimputati impugnanti (Cass. pen., sez. I, 7 maggio 1999, n. 1475).
Tale
effetto, previsto in sede di cognizione per il coimputato non impugnante, non è
precluso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, potendo essere
invocato anche nella fase esecutiva dal condannato che intenda giovarsi dell’impugnazione
da altri proposta, sempre che ricorrano i presupposti dell’estensione; opera,
tuttavia, a condizione che il procedimento, riguardante un unico reato con
pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti
i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione
(Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2014, n. 40254).
Negli altri casi, in cui il coimputato è stato giudicato separatamente e. quindi, si è al di fuori dell’ambito operativo dell’istituto dell’estensione dell’impugnazione, il soddisfacimento delle esigenze di giustizia e di uniformità dei giudicati è affidato alla revisione delle sentenze di condanna, che ha tra i presupposti anche l’inconciliabilità tra i fatti a fondamento di due diverse sentenze, una delle quali necessariamente di condanna penale (Cass. pen., sez. I, 1 marzo 2013, n. 16678).
Nel caso di specie – ha concluso la Suprema Corte – l’istanza di revisione non poteva essere avanzata, non avendo il concorrente nel reato proposto ricorso avverso la stessa sentenza di condanna, annullata senza rinvio per il coimputato impugnante.
Riferimenti Normativi: