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Diritto penale

Reati in generale

03 | 09 | 2022

La natura giuridica del reato di deposito incontrollato di rifiuti

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 32305 del 24 maggio 2022, depositata il 2 settembre 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la dibattuta questione della natura giuridica del reato di deposito incontrollato di rifiuti potendosi individuare tre distinti orientamenti che, nel corso del tempo, si sono manifestati in giurisprudenza.

Secondo un primo indirizzo, il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato a consumazione istantanea (cfr., in particolare: Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2017, n. 38977; Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2013, n. 42343; Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2007, n. 24477). Il fondamento di questa soluzione è individuato nel tipo di condotta prevista dall'art. 256, comma 2, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152: «è la specifica condotta in sé, che per natura è istantanea, che viene sanzionata, indipendentemente dalla rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati» (così Cass. pen., sez. III, n. 38977 del 2017, cit., in motivazione).

Per un secondo indirizzo, invece, il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente (v., tra le tante: Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2017, n. 6999; Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2014, n. 7386; Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2014, n. 51422; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2013, n. 48489; Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2011, n. 25216). In particolare, a base di questa conclusione, si osserva: «ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde l'inosservanza di dette condizioni integra un'omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero. Il deposito incontrollato, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento, perdura fino al compimento di tali attività, a differenza della raccolta o il trasporto che si consumano nel momento e nel luogo in cui essi hanno avuto luogo e dello smaltimento che può essere istantaneo o permanente a seconda che si articoli in diverse fasi. Dunque, il deposito incontrollato di rifiuti è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ed ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, lett. bb), D.L.vo n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro».

Secondo un terzo indirizzo, che si potrebbe definire "intermedio", ormai ripetutamente condiviso dalle più recenti decisioni, il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, o, invece, natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta (cfr., in questo senso: Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2022, n. 20713; Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 2022, n. 8088; Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2019, n. 44516; Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2019, n. 36411; Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2014, n. 30910; Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40850). A sostegno di questa opzione ermeneutica, si osserva, in particolare, che: -) la fattispecie di deposito incontrollato attiene ad una condotta la quale deve distinguersi dalle altre due tipologie contemplate dall'art. 256, comma 2, D.L.vo n. 152 del 2006, quelle di abbandono e di immissione nelle acque superficiali o sotterranee, pena altrimenti l'inutilità della previsione normativa; -) il significato letterale del termine "deposito" evoca «la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto»; -) la condotta "deposito", tuttavia, coincide con quella di abbandono quando «sia mancata la successiva fase di gestione [...] e la collocazione del rifiuto ed altri dati oggettivi siano indicativi della mera volontà di liberarsene definitivamente», con conseguente esaurimento della stessa al momento in cui la cosa viene riposta; -) la condotta di "deposito", invece, quando costituisce attività prodromica alla successiva gestione del rifiuto, in una prospettiva di smaltimento o di recupero, è diversa dall'abbandono, che si protrae nel tempo, perché consiste nella «detenzione con modalità estranee a quelle conformi alla legge, potenzialmente pericolose», e tali da incidere, durante la sua protrazione, sui beni giuridici tutelati della salute umana e dell'integrità dell'ambiente, e integra, quindi, un illecito permanente (così, specificamente, in motivazione, Cass. pen., sez. III, n. 44516 del 2019, cit.).

Parte della dottrina, anche molto di recente, ha manifestato adesione all'orientamento "intermedio". Precisamente, si osserva che, se il deposito incontrollato assume, fin dall'inizio la conformazione di un rilascio definitivo del rifiuto nell'ambiente, lo stesso, al pari dell'abbandono, costituisce reato istantaneo, con eventuali effetti permanenti. Si rappresenta, poi, che se i rifiuti in deposito incontrollato non sono stati rimossi dopo un tempo di attesa ragionevole, anche in questo caso il fatto assume la veste di un definitivo abbandono degli stessi. Si rileva, quindi, che se l'attività di deposito incontrollato sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero, occorre distinguere: se le operazioni appena indicate sono compiute da un soggetto autorizzato, si avrà reato permanente che perdura fino all'intervento di quest'ultimo; se le precisate operazioni sono compiute da un soggetto non autorizzato, si configurerà un unitario reato permanente di gestione abusiva dei rifiuti. Si precisa, ancora, che, quando gli atti di deposito incontrollato sono una pluralità, la condotta deve essere qualificata più propriamente come "stoccaggio" e non come deposito incontrollato. 

La Suprema Corte ha aderito all'orientamento "intermedio", ormai ampiamente diffuso nella più recente giurisprudenza e recepito anche in dottrina, ad avviso del quale il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, e si configura invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta. Questa soluzione, infatti, esprime una spiccata capacità di cogliere il concreto atteggiarsi della condotta, che può essere di volta in volta diverso, pervenendo a conclusioni ragionevoli, perché congruenti con il dato empirico. Ed infatti, se il deposito incontrollato assume, fin dall'inizio la conformazione di un rilascio definitivo del rifiuto nell'ambiente, o comunque non è seguito entro un tempo ragionevole dalla rimozione di questo, mediante attività di smaltimento o recupero, la condotta che lo determina si esaurisce nel momento in cui è posta, e, quindi, dà luogo ad un reato istantaneo, con eventuali effetti permanenti. Se, invece, l'attività di deposito incontrollato è prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero, la relativa condotta si protrae nel tempo, perché implica una "custodia", integrando così un reato permanente che si esaurisce quando inizia la gestione lecita del rifiuto, siccome correttamente svolta da un soggetto autorizzato, ovvero perdura fino al compimento della successiva fase di gestione del rifiuto, quando questa è effettuata da un soggetto non autorizzato o con modalità illegali, venendo assorbita in questa più generale fattispecie.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 256, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152