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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

02 | 09 | 2022

L'onere di deposito, a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 25971 del 2 settembre 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il tradizionale e consolidato orientamento secondo cui, «la previsione - di cui all'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione» (Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005; conff., ex multis, Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 10 dicembre 2010, n. 25070; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1443). Con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. civ., sez. un. 2 maggio 2017, n. 10648). È stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l'acquisizione, deve comunque dichiararsi l'improcedibilità, posto che l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., prevede tale sanzione per l'omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31 maggio 2018, n. 13751; Cass. 15 settembre 2017, n. 21386). Alla luce di tali interventi l'orientamento in questione può così essere riassunto: a) l'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso; b) l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché 10 entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; c) l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione); e) l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 10 luglio 2013, n. 17066). Tale indirizzo non è messo in discussione, anzi è confermato, da due successive pronunce delle Sezioni Unite, l'una in materia di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438) e l'altra in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2019, n. 8312). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della Suprema Corte, operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo PEC. In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente: a) è il destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicché è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicché è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica. È dunque evidente che, in entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità della copia notificata del ricorso o della sentenza impugnata depositata dal ricorrente; e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell'attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata). L'orientamento tradizionale mantiene, invece, la propria validità con riferimento alle forme di notifica non telematiche. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 369 c.p.c.
  • Art. 372 c.p.c.