Diritto penale
Delitti
02 | 09 | 2022
Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: le minacce rivolte ai familiari di un collaboratore di giustizia
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 32338 del 26 aprile 2022 (dep. 2 settembre 2022), la quinta sezione della Corte di cassazione si è occupata del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità.
Ai sensi dell’art. 377-bis c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. Si tratta, dunque, di previsione normativa che fa riferimento in maniera specifica alle condotte di violenza o minaccia finalizzate a coartare il soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che la finalità della norma di cui all'art. 377-bis c.p. è la «tutela della corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da comportamenti provenienti dall'esterno; più in particolare, reprimendo quelle attività qualificabili come di provata condotta illecita, dirette ad impedire lo spontaneo atteggiamento processuale (lato sensu inteso) di chi, pur avendo la facoltà di non rispondere, possa apportare al processo un contributo dimostrativo ove ritenga di rendere dichiarazioni sul fatto di terzi (ma anche su fatto proprio quando questo coinvolga anche la posizione di terzi) (Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 2010, n. 45626)
Così come delineata dall'art. 377-bis c.p., la condotta descritta da tale disposizione è, quindi, diretta nei confronti di un soggetto la cui figura è tipizzata in un duplice senso. Sotto un primo profilo, per così dire, "statico", in quanto la violenza, la minaccia (o la offerta o la promessa di denaro o di altra utilità) incidono su una persona che, pur avendo la facoltà di non rispondere, può rendere dichiarazioni utilizzabili; sotto un profilo, per così dire, "dinamico", in quanto la possibilità di una risposta utilizzabile quale contributo conoscitivo, dalla mera potenzialità si traduca in atto, così da divenire contrassegnata non soltanto dal virtuale inserimento nella dialettica processuale, ma pure dalla effettiva (e, perciò solo, tipica) possibilità di arrecare, alle condizioni previste, quel contributo conoscitivo di cui sì è detto. La condotta deve, cioè, dirigersi, una volta ritenuto rilevante il suo apporto, verso chi sia chiamato a rendere dichiarazioni del tipo considerato davanti all'autorità giudiziaria. Ne discende che la soggettività procedimentale della persona indotta diviene condizione necessaria per l'ipotizzabilità stessa della fattispecie. Entro la quale vanno inclusi - ma senza alcuna pretesa di esaustività - le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso (art. 12, lett. a) e c) che rendano dichiarazioni sul fatto altrui, nei cui confronti trova applicazione l'art. 500 c.p.p., comma 5, non a caso richiamato dall'art. 210 c.p.p. comma 6. Persone che, proprio in forza del precetto dell'art. 63 c.p.p. (inteso nella sua dimensione statica) costituiscono il paradigma per il riferimento soggettivo della norma in esame. Vanno, dunque, esclusi - sia detto per inciso - non soltanto tutte quelle persone il cui dovere di rendere dichiarazioni non derivi dal ruolo processuale da esse rivestito, ma da concrete situazioni di fatto collegate o all'esercizio del diritto di difesa (v. art. 198, comma 2) o a tutele di diverso tipo (v. artt. 199, 200 e 201), salvo il caso di contaminazione indotta (con intuibili riverberi quanto all'effettiva ragionevolezza dell'entità della pena), ma anche coloro nei cui confronti trovi applicazione l'esimente (ovviamente) di diritto sostanziale nelle ipotesi indicate dall'art. 384 c.p., i testimoni c.d. assistiti ai quali, sul piano sostanziale è riferibile la previsione dell'art. 377 c.p. e dell'art. 372 c.p. da quella richiamata, in caso di concorso del subornato.
In effetti, può affermarsi che ci si trova di fronte ad un reato "proprio" con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto (oltre che chiamato davanti all'autorità giudiziaria) tale soggetto (nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, ricorrendo altrimenti la fattispecie di cui all'art. 377 c.p. nel caso in cui si superi l'anticipata consumazione prevista da tale norma) sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, intesa l'espressione in senso ampio, quindi, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 c.p.p., come, ad esempio, quelle in grado di comporre i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'adozione di una misura cautelare personale. Né possono aversi dubbi sul fatto che sia configurabile il reato di cui all'art. 377-bis c.p. anche quando le condotte di violenza o minaccia non siano rivolte direttamente al collaboratore di giustizia. È infatti riconducibile nel delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria anche la condotta - nelle forme tipiche della violenza, della minaccia ovvero dell'offerta di denaro od altre utilità - rivolta non direttamente al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, ma a terze persone a questi legate da rapporti di parentela, affinità o conoscenza, al fine di condizionare il dichiarante (Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2017, n. 51265, relativamente a una fattispecie relativa a minacce rivolte ai familiari di un collaboratore di giustizia già intraneo ad un clan camorristico, a seguito della decisione dello stesso di ammettere le proprie responsabilità in ordine ad un tentativo di incendio ai danni di una vittima di richieste estorsive da parte di esponenti del clan).
Infine, la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. prevede un reato d'evento, per cui è configurabile anche nella forma del tentativo (Cass. pen., sez. VI, 12 luglio 2006, n. 32633), sebbene vada individuato il minimum perché la condotta possa rilevare penalmente, giacché nella stessa norma incriminatrice è strettamente tipizzata l'idoneità della condotta rispetto ad un evento di danno (il non rendere dichiarazioni o il rendere dichiarazioni mendaci) in relazione al quale la qualità soggettiva processuale di persona chiamata riveste un ruolo determinante, che diviene anzi condizione necessaria per l'ipotizzabilità stessa della fattispecie.
Riferimenti Normativi: