Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
26 | 07 | 2021
Il controllo giudiziario delle aziende destinatarie di informazione antimafia interdittiva
Cristina Tonola
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con
sentenza n. 29213 del 6 luglio 2021 (dep. 26 luglio 2021), ha chiarito i presupposti
per la sottoposizione al controllo giudiziario delle aziende destinatarie di
informazione antimafia interdittiva.
Con la L. 17 ottobre 2017, n. 161, il legislatore ha introdotto nel c.d. Codice antimafia l'art. 34-bis che disciplina l'istituto del controllo giudiziario delle aziende, destinato a trovare applicazione in luogo dell'amministrazione giudiziaria (e altresì del sequestro ai sensi dell'art. 20 e della confisca ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto), che, non determinando uno “spossessamento gestorio", realizza una forma meno invasiva di intervento, consistente in una "vigilanza prescrittiva" adottata da un commissario giudiziario nominato dal tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dall'autorità giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 34-bis, comma 1, D.L.vo n. 159/2011 cit., l'ammissione al controllo giudiziario è subordinata alla verifica: a) della occasionalità dell'agevolazione dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 34; b) di circostanze di fatto da cui possa desumersi il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. La misura postula la sottoposizione al controllo per un intervallo temporale da un anno a tre anni, con i contenuti e prescrizioni previste dai commi 2 e 3 dello stesso art. 34-bis.
La giurisprudenza, con specifico riferimento alla domanda
della parte privata che sia raggiunta da interdittiva antimafia di accedere al
controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, ha chiarito che il
tribunale adito deve compiere un accertamento dei presupposti della misura,
necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti
pericolosi, valutando in termini prognostici – sulla base del dato patologico
acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia
interdittiva – le concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o
meno di riallinearsi con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei
controlli e delle sollecitazioni che il giudice delegato può rivolgere nel
guidare l’impresa infiltrata.
L'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versa la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta in ragione di una occasionalità dell'agevolazione tale da escludere una cronicità dell'infiltrazione mafiosa (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2019, n. 46898; Cass. pen., sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122). In altri termini, l'occasionalità dell'agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 costituisce il presupposto logico-giuridico ai fini dell'accesso all'istituto, la cui valutazione pregiudiziale –sia pure in una prospettiva prognostica e dinamica – si pone necessariamente a monte della valutazione, logicamente successiva, circa la concreta possibilità per l'impresa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.
Perché possa essere deliberato l'accesso dell'azienda a questa sorta di "messa alla prova" per dimostrare nei fatti di non essere mafiosa o di essere capace di emendarsi, i giudici della prevenzione devono dunque verificare, in prima battuta, l'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa (Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2018, n. 34526), che vale a contrassegnare quelle situazioni nelle quali il tentativo o il pericolo di infiltrazione o di condizionamento delle scelte imprenditoriali sia di modesta e ridotta entità, e, in seconda battuta, la possibilità di eliminare le anomalie riscontrate mediante interventi attuati all'interno e all'esterno direttamente e autonomamente dall'impresa destinataria dell'interdittiva antimafia; in una situazione nella quale fosse esclusa l'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa risulterebbe, infatti, prima logicamente e poi giuridicamente impossibile esprimere una prognosi circa la praticabilità di strumenti atti ad eliminare le cause del rischio di assoggettamento o condizionamento da parte dell'organizzazione mafiosa, essendo detto assoggettamento o condizionamento già in essere.
Riferimenti Normativi: