Diritto civile
Tutela dei Diritti
26 | 07 | 2021
Il ragionamento presuntivo tra gravità, precisione e concordanza degli indizi
Giovanna Spirito
La sesta sezione civile, terza sottosezione, della Corte di
Cassazione, con ordinanza del 26 luglio 2021, n. 21403, è intervenuta sui presupposti alla base del ragionamento presuntivo.
La corretta applicazione dell'art. 2729 c.c. presuppone un
apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello
ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, “quand'anche singolarmente sforniti
di valenza indiziarla", se risultino "in grado di acquisirla ove valutati
nella loro convergenza globale", ovvero "accertandone la pregnanza
conclusiva" (Cass. civ., sez. lav., 16 luglio 2018, n. 18822); ciò in
quanto "la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di
merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli
isolatamente, ma valutandoli complessivamente e alla luce l'uno dell'altro,
senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire
se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del
fatto da provare" (Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5787)
Il ragionamento presuntivo, per vero, costituisce un iter logico
che non è un risalire all'indietro, ma piuttosto un procedere “in avanti”,
verso un'ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è
prefigurato come possibile conclusione dell'inferenza in cui si articola il
ragionamento presuntivo (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2020, n. 1218; sul carattere
"inferenziale" del ragionamento presuntivo si vedano anche, da
ultimo, e tra le innumerevoli, Cass. civ., sez. V, 5 giugno 2019, n. 15454;
Cass. civ., sez. VI-2, ord. 291 gennaio 2019, n. 2482).
Con la nozione di "gravità" dell'indizio si allude
ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di
logica in genere oppure a principi di
una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di
una qualche “lex artis"): la presunzione si deve fondare su un
ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si
sia verificato il fatto non essendo, invece, condivisibile invece l'idea che
vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia “certa” (Cass. civ., sez. III, 4 agosto
2017, n. 19485 del 2017).
Per la configurazione di una presunzione giuridicamente
valida, prosegue la Corte, non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti
l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà
assoluta ed esclusiva, essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia
desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di
probabilità basato sull'“id quod plerumque accidit” (Cass. civ., sez. III, 19
agosto 2007, n. 17457; Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2019, n. 3513; Cass. civ.,
sez. II, 31 ottobre 2011, n. 22656).
La precisione, poi, esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso di esso, mentre non lascia spazio, sempre al livello della probabilità (e, dunque, anche in questo caso non della certezza), ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.
La concordanza, ha concluso la Suprema Corte, individua un "requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi” (Cass. civ., sez. III, 19485/ 2017, cit.).
Riferimenti Normativi: