Diritto processuale penale
Giudizio
31 | 08 | 2022
Dal «diritto al silenzio dell’imputato» non possono trarsi elementi o indizi di prova a suo carico
Riccardo Radi
Con sentenza n. 32027 del
17 maggio 2022, depositata il 31 agosto 2022, la terza sezione penale della Corte
di Cassazione ha esaminato la questione relativa alla possibilità per il
giudice di desumere dal silenzio dell’imputato sulla giustificazione di
apparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico in
materia di evasione fiscale.
La Suprema Corte ha
annullato una doppia conforme stabilendo che non scatta la condanna per
evasione fiscale a carico del contribuente che non giustifica i versamenti in
banca sospetti, così accogliendo il ricorso di un professionista che era stato
condannato per omessa dichiarazione in quanto erano presenti sul suo conto
bancario 250 mila euro di cui era sconosciuta la provenienza.
Il punto focale della
questione è che nel processo penale sono inutilizzabili le presunzioni sulle
quali si fonda l’accertamento tributario.
Con riguardo alla valenza
in sede penale delle presunzioni tributarie (segnatamente quella di cui
all’art. 32, d.P.R, n. 600 del 1973 – la quale configura come ricavi sia i
prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari) la cassazione
in base al principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme
tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per
sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il
valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice
penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza
della condotta criminosa (Cass. pen., sez. III, n. 7078/2013).
Nel caso in esame non
emerge una verifica di elementi oggettivi di riscontro rispetto alle emergenze
dei dati bancari.
Sul punto, osserva la
Suprema Corte, non vale a sorreggere il dato indiziario costituito dalle
risultanze di dette indagini bancarie, il mero richiamo alla esclusione di
talune entrate sulla base di previ criteri di irrilevanza, ai fini in esame,
delle stesse, né il silenzio serbato dal contribuente (Cass. pen., sez. III, n.
15899/2016): non è consentito al giudice desumere dal silenzio dell'imputato
sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali, elementi o indizi di
prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al
silenzio e l’onere della prova grava sull’accusa (Cass. pen., sez. VI, n.
8958/2015).
Non deve essere dimenticato che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare e in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell'onere probatorio.
In tale quadro, manca l’esistenza di quegli “univoci elementi probatori di accusa”, non potendo le risultanze derivanti dalle indagini bancarie, proprio in relazione alla inutilizzabilità della presunzione di cui al citato art. 32, rappresentare, ex se, idoneo elemento di prova per sorreggere la tesi dell’accusa, inidoneità non solo probatoria ma nemmeno indiziaria, posto che nel reato di omessa dichiarazione è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.
Riferimenti Normativi: