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Diritto processuale penale

Giudizio

31 | 08 | 2022

Dal «diritto al silenzio dell’imputato» non possono trarsi elementi o indizi di prova a suo carico

Riccardo Radi

Con sentenza n. 32027 del 17 maggio 2022, depositata il 31 agosto 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa alla possibilità per il giudice di desumere dal silenzio dell’imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico in materia di evasione fiscale.

La Suprema Corte ha annullato una doppia conforme stabilendo che non scatta la condanna per evasione fiscale a carico del contribuente che non giustifica i versamenti in banca sospetti, così accogliendo il ricorso di un professionista che era stato condannato per omessa dichiarazione in quanto erano presenti sul suo conto bancario 250 mila euro di cui era sconosciuta la provenienza.

Il punto focale della questione è che nel processo penale sono inutilizzabili le presunzioni sulle quali si fonda l’accertamento tributario.

Con riguardo alla valenza in sede penale delle presunzioni tributarie (segnatamente quella di cui all’art. 32, d.P.R, n. 600 del 1973 – la quale configura come ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari) la cassazione in base al principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Cass. pen., sez. III, n. 7078/2013).

Nel caso in esame non emerge una verifica di elementi oggettivi di riscontro rispetto alle emergenze dei dati bancari.

Sul punto, osserva la Suprema Corte, non vale a sorreggere il dato indiziario costituito dalle risultanze di dette indagini bancarie, il mero richiamo alla esclusione di talune entrate sulla base di previ criteri di irrilevanza, ai fini in esame, delle stesse, né il silenzio serbato dal contribuente (Cass. pen., sez. III, n. 15899/2016): non è consentito al giudice desumere dal silenzio dell'imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e l’onere della prova grava sull’accusa (Cass. pen., sez. VI, n. 8958/2015).

Non deve essere dimenticato che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare e in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell'onere probatorio.

In tale quadro, manca l’esistenza di quegli “univoci elementi probatori di accusa”, non potendo le risultanze derivanti dalle indagini bancarie, proprio in relazione alla inutilizzabilità della presunzione di cui al citato art. 32, rappresentare, ex se, idoneo elemento di prova per sorreggere la tesi dell’accusa, inidoneità non solo probatoria ma nemmeno indiziaria, posto che nel reato di omessa dichiarazione è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 64 c.p.p.