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Diritto processuale penale

Impugnazione

31 | 08 | 2022

Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello a seguito della mancata impugnazione della decisione assolutoria di primo grado

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 32030 del 25 maggio 2022 (dep. 31 agosto 2022), la terza sezione della Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero, in quanto il principio dell'immanenza degli effetti della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76 c.p.p., vale nel rispetto di tutti gli altri principi, tra cui quello della tempestività dell'impugnazione, la cui mancanza determina il passaggio in giudicato della sentenza a norma dell'art. 329 c.p.c. (Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2017, n. 315).  Tale principio si basa sulla considerazione che la parte civile non appellante non può devolvere in cassazione questioni non devolute in appello e sulle quali, di conseguenza, il giudice del gravame non si è espresso.

In senso contrario, si è affermato che la parte civile, benché non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal solo P.M., deve ritenersi legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai soli effetti civili e ove sussista il concreto interesse (Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2009, n. 26643,). Tuttavia, il contrasto tra i due orientamenti è più apparente che reale. Il secondo orientamento, infatti, fa leva sul principio di immanenza della costituzione di parte civile (espressamente affermato dall'art. 76, comma 2, c.p.p.) che ha effetto per ogni stato e grado del processo e deve intendersi revocata nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 83, commi 1 (revoca espressa) e 2 (revoca tacita) c.p.p.. Costituisce declinazione pratica del principio di immanenza il fatto che la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito parte civile e, come nel caso di specie, abbia accettato il rito abbreviato (art. 652 c.p.p.). Secondo l'art. 648 c.p.p. la sentenza è irrevocabile quando contro di essa non è ammessa impugnazione ovvero quando sono spirati i termini per impugnarla ovvero, ancora, quando la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso presentato avverso di essa. Sono di conseguenze estranee alla peculiarità del processo penale le norme che disciplinano l'acquiescenza alla sentenza nel processo civile (art. 329 c.p.c.) non importabili, né applicabili estensivamente al processo penale. Nel processo penale la parte civile, oltre alla possibilità di revoca della costituzione, può rinunciare all'impugnazione (art. 589, c.p.p; o non proporre impugnazione affatto) e solo in quel caso non è più legittimata a coltivare l'azione civile nel processo penale. Ma se avverso la sentenza di assoluzione di primo grado propone appello iI solo pubblico ministero, non v'è ragione che, in virtù del principio di immanenza, impedisca alla parte civile non appellante di prendere parte al processo di secondo grado, di rassegnare (come nel caso di specie) le proprie conclusioni ed eventualmente ricorrere per cassazione avverso la sentenza confermativa della pronuncia assolutoria. Del resto, nemmeno l'assenza della parte civile nel giudizio di appello può essere interpretata come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, comma 2, c.p.p. La mancata impugnazione della sentenza di primo grado appellata dal pubblico ministero o da altre parti civili non può essere intesa come rinuncia all'impugnazione ben potendo la stessa parte civile non appellante prendere parte al processo di appello e di rassegnarvi le proprie conclusioni. Dunque, la parte civile che non ha proposto appello avverso la sentenza di assoluzione di primo grado è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma l'assoluzione se non ha rinunciato all'impugnazione stessa ovvero non ha revocato la costituzione nei termini previsti dall'art. 82 c.p.p. Infatti, la coltivazione del rapporto processuale penale da parte dell'organo della pubblica accusa impedisce la formazione del giudicato anche sull'an della pretesa civilistica con la conseguenza che nemmeno il rapporto processuale civilistico in senso stretto può dirsi definitivamente esaurito.

Qualora invece il primo Giudice rigetti la domanda della parte civile in considerazione della assenza di danni risarcibili, esprimendosi in modo chiaro e definitivo sul petitum e sulla fondatezza della pretesa civilistica (definendo il rapporto processuale con essa introdotto) è onere della parte civile prendere una chiara presa di posizione poiché una simile decisione rendeva il rigetto della sua domanda impermeabile al destino processuale degli imputati, con conseguente irrilevanza della sorte di questi ultimi: la ribadita condanna non avrebbe mai potuto ridare vita ad un danno risarcibile irrevocabilmente escluso in prima istanza. Di qui la mancanza di interesse a coltivare il rapporto processuale di impugnazione perché un eventuale annullamento con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello non potrebbe mai sortire l'effetto sperato dalla parte civile di ottenere il risarcimento del danno ormai irrevocabilmente escluso in sede penale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 76 c.p.p.
  • Art. 83 c.p.p.
  • Art. 648 c.p.p.
  • Art. 652 c.p.p.