Diritto amministrativo
Edilizia e Urbanistica
31 | 08 | 2022
Il Comune, in occasione del controllo sui titoli edilizi, non può sostituirsi al giudice civile
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 7608 del
31 agosto 2022, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che, in
occasione del controllo sui titoli edilizi, il Comune non può sostituirsi al
giudice civile.
L’art. 11, d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (T.U. Edilizia) prevede, invero, che il permesso di costruire sia
rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo e
la p.a. abbia il dovere di accertare tale presupposto e che esso sia
sufficiente per eseguire l’attività edificatoria (cfr., fra le tante, Cons.
Stato, sez. IV, n. 1302 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2021, n.
5407).
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