Diritto amministrativo

Edilizia e Urbanistica

31 | 08 | 2022

Il Comune, in occasione del controllo sui titoli edilizi, non può sostituirsi al giudice civile

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 7608 del 31 agosto 2022, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che, in occasione del controllo sui titoli edilizi, il Comune non può sostituirsi al giudice civile.

L’art. 11, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) prevede, invero, che il permesso di costruire sia rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo e la p.a. abbia il dovere di accertare tale presupposto e che esso sia sufficiente per eseguire l’attività edificatoria (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 1302 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5407).

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