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Diritto civile

Obbligazioni

26 | 07 | 2021

Il risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale spettante ai c.d. “terzi protetti dal contratto”

Giovanna Spirito

La sesta sezione civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 luglio 2021, n. 21404, intervenendo sulla lesione del rapporto parentale, ha chiarito la natura giuridica dell’azione di risarcimento dei danni –  derivanti da lesione del rapporto parentale – avanzata dai c.d. "terzi protetti dal contratto".

Nel giudizio di merito non si è discusso di una pretesa risarcitoria che i genitori di una minore hanno correlato all'inadempimento del contratto da essi concluso con la struttura ospedaliere in qualità di rappresentati della stessa (e con riferimento ai danni dalla stessa direttamente subiti e fatti valere da costoro "iure hereditatis"), quanto, piuttosto, della possibilità di essere considerati "terzi protetti dal contratto", con conseguente applicazione, al credito risarcitorio per i danni "iure proprio" dai medesimi patiti, del termine decennale di prescrizione, in  luogo di quello quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c..

La Suprema Corte ha escluso tale possibilità spiegando che, a tale conclusione conduce – oltre a quanto già affermato in passato (Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2012, n. 6914; Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2015, n. 5590, pronunce che entrambe riconducono alla previsione di cui all'art. 2043 c.c. la pretesa risarcitoria relativa a danni da lesione del rapporto parentale) –, la puntualizzazione operata, di recente, proprio con riferimento alla figura dei cd. "terzi protetti dal contratto”, il cui campo di applicazione deve essere circoscritto – nell'ambito della responsabilità medica – al solo “sottosistema” in cui vengono in rilievo quelli che, nel modo di lingua inglese, vengono definiti come “wrongful birth damages" (Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2020, n. 14258), sicché al di fuori di queste ipotesi l'azione per perdita (o lesione) del rapporto parentale è di natura solo aquiliana (in senso analogo anche Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2020, n. 14615). Ed invero, prosegue la Corte, il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio, sicché il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (secondo quanto ritenuto da Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.), essendo, dunque, "la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato" (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991). Su tali basi, dunque, si è affermato che, in forza della “relazionalità” della responsabilità contrattuale (un precipitato, a ben vedere, dell'art. 1372, comma 1, c.c.), è proprio la natura dell'interesse che segna, per così dire, il “limen” entro cui risulta possibile integrare - anche in chiave di efficacia protettiva verso terzi, ex art. 1375 c.c. - il contenuto del contratto, consentendo, così, pure a soggetti che non rivestono la qualità di parte negoziale di agire a norma dell'art. 1218 c.c. (Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2020, n. 14258). È in questa prospettiva, che la Suprema Corte ha ribadito, che nel territorio del “facere” professionale, l'interesse corrispondente alla prestazione (che resta pur sempre il solo perseguimento delle “leges artis” nella cura dell'interesse del creditore) si presenta solo strumentale all'interesse primario del creditore stesso (ovvero, nel caso della prestazione sanitaria, la tutela della sua salute), il quale, però, "non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perché non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto" (Cass. civ., sez. III,  28991/2019 cit.).  

Per postulare l'efficacia protettiva del contratto verso terzi, conclude la Suprema Corte, occorre che l'interesse di cui essi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale: tale è la ragione per cui, nell'ambito delle prestazioni mediche, la figura del contratto con efficacia protettiva verso terzi trova il suo luogo di emersione con riferimento alle relazioni contrattuali intercorse tra la puerpera e la struttura sanitaria (e/o il professionista) che ne segua la gestazione e/o il parto (Cass. civ., sez. III, 14258/2020, cit.), atteso che la prima si atteggia alla stregua di un soggetto, per così dire, "esponenziale" degli interessi, oltre che dello stesso nascituro, anche di tutti gli altri soggetti appartenenti allo stretto nucleo familiare in cui il medesimo, una volta nato, andrà ad inserirsi.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1218 c.c.
  • Art. 1372 c.c.
  • Art. 1375 c.c.
  • Art. 2043 c.c.
  • Art. 2947 c.c.