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Diritto penale

Delitti

13 | 07 | 2022

La rilevanza della «cessazione della convivenza» nel reato di maltrattamenti in famiglia

Valerio Scanu

Con sentenza n. 27173 del 6 giugno 2022 (dep. 13 luglio 2022), la sesta sezione della Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza (Cass. pen. sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 3087). Ed infatti, il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612-bis c.p., comma 1, rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie.

È, invece, configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis c.p., comma 2) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la intervenuta cesura di ogni rapporto o vincolo familiare ed affettivo, tanto che è configurabile il solo delitto di maltrattamenti in famiglia allorché le condotte criminose siano poste in essere in costanza di separazione legale (Cass. pen., sez. V, 4 maggio 2016, n. 41665; Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575, in cui è stato ravvisato il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere anche in presenza della separazione di fatto).

La carenza dell'elemento della convivenza, pertanto, assume carattere significativo ai fini dell'integrazione del differente delitto di cui all'art. 612-bis c.p. solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto (tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 2021, n. 45095, secondo cui non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza).

Ciò che contraddistingue le due ipotesi di reato e la loro integrazione è la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore (anche naturale) derivanti dall'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, situazione che implica quale precondizione la necessità del reciproco rispetto tra i genitori anche se non conviventi e che giustifica l'integrazione del più grave delitto di cui all'art. 572 c.p. (Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2014, n. 33882).

Nel caso di specie, conclude la Suprema Corte, la cessazione della convivenza non ha dunque fatto venire meno i rapporti tra i coniugi che, nonostante la separazione di fatto, erano tenuti ad adempiere i residui obblighi derivanti dal matrimonio, oltre che ad assicurare la dovuta cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore quindicenne. L'articolata serie di obblighi e diritti esistente anche al cospetto della disgregazione familiare non può ritenersi esaurita a causa della eventuale inottemperanza alle richieste di assistenza dell'altro coniuge.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 572 c.p.
  • Art. 612-bis c.p.