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Diritto processuale civile

Processo di cognizione

30 | 08 | 2022

La trasmigrazione nel giudizio civile dell'azione civile esercitata nel processo penale

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 25541 del 30 agosto 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di rapporto tra l'azione civile esercitata nel processo penale e i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno individuati in quella sede, nonché di attività difensiva svolta dalle parti nel processo penale e di connessione tra il fato storico con il reato.

Dette questioni sono state oggetto di numerose pronunce (v. Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 45786; Cass. civ., sez. IV, 16 novembre 2018; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2019, n. 15859), le quali, fermo restando il legame formale tra i due giudizi, si sono interrogati su quale dovesse essere la disciplina e le regole probatorie applicabili e cioè se, anche da un punto di vista sostanziale, il giudizio riassunto dovesse ritenersi mera prosecuzione del suo antecedente, o se, al contrario, esso acquistasse, una volta introdotto dinanzi al giudice civile competente, una sua autonomia.

Come noto, tali interrogativi sono stati definitivamente risolti con la pronuncia della Suprema Corte n. 15859 del 12 giugno 2019, la quale, ha enunciato i seguenti principi:

a) il diritto al risarcimento del danno è un diritto eterodeterminato, sicché l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi, così come rappresentata dal danneggiato in sede di costituzione di parte civile; b) i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall'identificazione del fatto come reato: è pertanto legittima, in sede di giudizio dinanzi alla Corte d'appello civile, una eventuale, diversa valutazione degli stessi;

c) all'esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l'ambito entro il quale l'attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo (non del reato, ma) dell'illecito civile ex art. 2043 c.c.: all'esito del rinvio al giudice civile, il fatto perde la sua originaria connessione con il reato per riacquistare i caratteri dell'illecito civile, seguendo i canoni probatori propri di quel processo, essendo ormai venuta meno, con l'esaurimento della fase penale del giudizio, la ragione stessa di attrazione dell'illecito nell'ambito delle regole della responsabilità penale;

d) conseguentemente, il giudice civile in sede di rinvio dovrà applicare, in tema di nesso causale, il canone probatorio del "più probabile che non" e non quello dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale" (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2019, n. 15859).

In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2043 c.c.