Diritto processuale civile
Processo di cognizione
30 | 08 | 2022
La trasmigrazione nel giudizio civile dell'azione civile esercitata nel processo penale
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 25541 del
30 agosto 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta
in tema di rapporto tra l'azione civile esercitata nel processo penale e i
fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno individuati in quella
sede, nonché di attività difensiva svolta dalle parti nel processo penale e di connessione
tra il fato storico con il reato.
Dette questioni sono state
oggetto di numerose pronunce (v. Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2016, n.
45786; Cass. civ., sez. IV, 16 novembre 2018; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2019,
n. 15859), le quali, fermo restando il legame formale tra i due giudizi, si
sono interrogati su quale dovesse essere la disciplina e le regole probatorie
applicabili e cioè se, anche da un punto di vista sostanziale, il giudizio
riassunto dovesse ritenersi mera prosecuzione del suo antecedente, o se, al
contrario, esso acquistasse, una volta introdotto dinanzi al giudice civile
competente, una sua autonomia.
Come noto, tali
interrogativi sono stati definitivamente risolti con la pronuncia della Suprema
Corte n. 15859 del 12 giugno 2019, la quale, ha enunciato i seguenti principi:
a) il diritto al
risarcimento del danno è un diritto eterodeterminato, sicché l'identificazione
della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del relativo petitum
e della relativa causa petendi, così come rappresentata dal danneggiato in sede
di costituzione di parte civile; b) i fatti costitutivi del diritto al
risarcimento del danno prescindono dall'identificazione del fatto come reato: è
pertanto legittima, in sede di giudizio dinanzi alla Corte d'appello civile,
una eventuale, diversa valutazione degli stessi;
c) all'esito della
trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l'ambito entro il
quale l'attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative
questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il
profilo (non del reato, ma) dell'illecito civile ex art. 2043 c.c.: all'esito
del rinvio al giudice civile, il fatto perde la sua originaria connessione con
il reato per riacquistare i caratteri dell'illecito civile, seguendo i canoni
probatori propri di quel processo, essendo ormai venuta meno, con l'esaurimento
della fase penale del giudizio, la ragione stessa di attrazione dell'illecito
nell'ambito delle regole della responsabilità penale;
d) conseguentemente, il giudice civile in sede di rinvio dovrà applicare, in tema di nesso causale, il canone probatorio del "più probabile che non" e non quello dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale" (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2019, n. 15859).
In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065).
Riferimenti Normativi: