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Diritto processuale penale

Impugnazione

26 | 07 | 2021

Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione non integra le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore

Valerio de Gioia

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29195 del 31 marzo 2021 (dep. 26 luglio 2021), ha chiarito a quali condizioni possono ritenersi integrate le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore che legittimano la richiesta di rimessione in termini per l’impugnazione proposta tardivamente.

Nel caso di specie, a detta del difensore, la tardività nella proposizione dell’appello sarebbe stata causata da un ritardo nella conoscenza degli atti, in qualche modo collegata al mancato esame della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del tribunale inviata attraverso posta elettronica certificata, con accettazione e consegna.

Ebbene, la Suprema Corte – dopo aver premesso che non risulta allegato un qualunque elemento volto a comprovare che effettivamente il difensore e l'imputato, che erano a conoscenza del processo, dopo la decisione del tribunale, non chiesero informazioni sull'esito di quell'udienza e, quindi della sentenza –, ha spiegato che, ove pure fosse configurabile un inadempimento o un inesatto adempimento da parte del difensore del ricorrente, secondo l'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2017, n. 55106; Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2016, n. 3631; Cass. pen., sez. VI, 31 marzo 2016, n. 18716; Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2015, n. 16066; Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2013, n. 39437; Cass. pen., sez. I, 30 novembre 2012, n. 1801; Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2012, n. 20655; Cass. pen., sez. II, 24 gennaio 2012, n. 18886; Cass. pen., sez. V, 6 luglio 2011, n. 43277; Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2003, n. 48243; Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2003, n. 49179; Cass. pen., sez. V, 1° febbraio 2000, n. 626).

A sostegno di questa conclusione, i giudici di legittimità hanno osservato che il mancato o inesatto adempimento  dell'incarico di proporre impugnazione non sono idonei ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – sia perché il comportamento delle parti è superabile mediante la normale diligenza e attenzione, sia perché non può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. 

Si tratta, ha concluso la Suprema Corte, di una impostazione coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza delle sezioni civili, secondo la quale la decadenza da un temine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto (Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2010, n. 17704; sul tema anche Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2017, n. 5946).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 175 c.p.p.