Diritto penale
Contravvenzioni
29 | 08 | 2022
L’estate sta finendo ... ma lo stabilimento balneare non se ne va
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 31772 del
7 giugno 2022, depositata il 29 agosto 2022, la terza sezione penale della
Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo un principio ampiamente
consolidato, l'occupazione del suolo demaniale marittimo sulla base di un atto
autorizzativo pluriennale per opere finalizzate alla gestione dell'attività
balneare, che si protragga oltre il termine della stagione, integra il reato di
cui all'art. 1161 c.n., atteso che l'esistenza di un titolo pluriennale
abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude
l'obbligo di rimuovere le strutture collocate sul demanio al termine del
periodo di utilizzo previsto (cfr., tra le tante: Cass. pen., sez. III, 11
aprile 2019, n. 31290; Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2007, n. 19962; Cass.
pen., sez. III, 22 marzo 2006, n. 13957).
L'occupazione del demanio
marittimo da parte del titolare di una concessione pluriennale per opere
finalizzate alla gestione dell'attività balneare, se protratta oltre il termine
della stagione senza informarne preventivamente l'autorità amministrativa
competente, deve ritenersi abusiva anche nella vigenza della disciplina di cui
all'art. 42, L. Regione Sicilia 17 marzo 2016, n. 3, invocata nel caso
di specie.
In effetti, secondo l'art.
42 cit., in particolare, «[a]i concessionari del demanio marittimo è consentito
il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di
esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della
concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività
stagionali estive. [...]» (comma 4), e «[a]i fini dell'esercizio delle attività
di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola
comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con
l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la
richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente» (comma 5).
Questo essendo il testo
normativo, sembra possibile sintetizzare che il mantenimento delle strutture
balneari oltre la stagione estiva è consentito al fine di esercitare le
attività complementari alla balneazione e che, al fine di esercitare tali
attività, il titolare della concessione deve presentare la comunicazione di
prosecuzione dell'attività e la richiesta di rideterminazione del canone.
In altri termini, solo allo specifico fine di esercitare le attività complementari alla balneazione è possibile mantenere le strutture balneari per tutto l'anno solare e, però, la comunicazione di prosecuzione dell'attività e la richiesta di rideterminazione del canone costituiscono condizioni necessarie per esercitare tali attività.
Di conseguenza, appare persuasivo concludere che la presentazione sia della comunicazione di prosecuzione dell'attività, sia della richiesta di rideterminazione del canone, in quanto presupposti per esercitare le attività complementari alla balneazione, sono pre-condizioni per mantenere le strutture balneari oltre la stagione estiva. D'altro canto, non sembra ragionevole ipotizzare che la comunicazione di prosecuzione dell'attività e la richiesta di rideterminazione del canone possano essere presentate anche dopo aver iniziato a protrarre il mantenimento delle strutture balneari oltre il periodo previsto: ad accogliere questa soluzione, si consentirebbe, di fatto, la possibilità di eludere agevolmente l'obbligo, per la possibilità di ottemperare allo stesso, senza alcuna conseguenza negativa, anche solo a seguito della sottoposizione ad un controllo.
Riferimenti Normativi: