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Diritto penale

Contravvenzioni

29 | 08 | 2022

L’estate sta finendo ... ma lo stabilimento balneare non se ne va

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 31772 del 7 giugno 2022, depositata il 29 agosto 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo un principio ampiamente consolidato, l'occupazione del suolo demaniale marittimo sulla base di un atto autorizzativo pluriennale per opere finalizzate alla gestione dell'attività balneare, che si protragga oltre il termine della stagione, integra il reato di cui all'art. 1161 c.n., atteso che l'esistenza di un titolo pluriennale abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l'obbligo di rimuovere le strutture collocate sul demanio al termine del periodo di utilizzo previsto (cfr., tra le tante: Cass. pen., sez. III, 11 aprile 2019, n. 31290; Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2007, n. 19962; Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2006, n. 13957).

L'occupazione del demanio marittimo da parte del titolare di una concessione pluriennale per opere finalizzate alla gestione dell'attività balneare, se protratta oltre il termine della stagione senza informarne preventivamente l'autorità amministrativa competente, deve ritenersi abusiva anche nella vigenza della disciplina di cui all'art. 42, L. Regione Sicilia 17 marzo 2016, n. 3, invocata nel caso di specie.

In effetti, secondo l'art. 42 cit., in particolare, «[a]i concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. [...]» (comma 4), e «[a]i fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente» (comma 5).

Questo essendo il testo normativo, sembra possibile sintetizzare che il mantenimento delle strutture balneari oltre la stagione estiva è consentito al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione e che, al fine di esercitare tali attività, il titolare della concessione deve presentare la comunicazione di prosecuzione dell'attività e la richiesta di rideterminazione del canone.

In altri termini, solo allo specifico fine di esercitare le attività complementari alla balneazione è possibile mantenere le strutture balneari per tutto l'anno solare e, però, la comunicazione di prosecuzione dell'attività e la richiesta di rideterminazione del canone costituiscono condizioni necessarie per esercitare tali attività.

Di conseguenza, appare persuasivo concludere che la presentazione sia della comunicazione di prosecuzione dell'attività, sia della richiesta di rideterminazione del canone, in quanto presupposti per esercitare le attività complementari alla balneazione, sono pre-condizioni per mantenere le strutture balneari oltre la stagione estiva. D'altro canto, non sembra ragionevole ipotizzare che la comunicazione di prosecuzione dell'attività e la richiesta di rideterminazione del canone possano essere presentate anche dopo aver iniziato a protrarre il mantenimento delle strutture balneari oltre il periodo previsto: ad accogliere questa soluzione, si consentirebbe, di fatto, la possibilità di eludere agevolmente l'obbligo, per la possibilità di ottemperare allo stesso, senza alcuna conseguenza negativa, anche solo a seguito della sottoposizione ad un controllo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1161 c.n.
  • Art. 42, Legge Regione Sicilia 17 marzo 2016, n. 3