Diritto amministrativo
Processo amministrativo
26 | 08 | 2022
Processo amministrativo: il pagamento del contributo unificato in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti
Cristina Tonola
Con ordinanza n. 25407 del
26 agosto 2022, la sesta sezione civile, sottosezione tributaria, della Corte
di Cassazione ha affrontato la questione del pagamento del contributo unificato
in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti.
L'art. 13, comma 6-bis,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), nel prevedere gli importi del
contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato, espressamente richiama "i ricorsi di
cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)" del c.p.a., specificando che
"ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale,
quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove".
Il presupposto d'imposta è costituito, ai sensi dell'art. 14 del T.U. n. 115 del 2002, dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio con il quale si instaura il processo amministrativo di primo ovvero di secondo grado. Per "ricorso" si intende anche il ricorso incidentale (o di appello incidentale) ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove. In queste due ipotesi l'onere tributario sorge al momento del deposito dell'atto contenente i motivi aggiunti o del ricorso incidentale. L'art. 43, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 prevede due tipologie di motivi aggiunti, che consentono al ricorrente principale e a quello incidentale di introdurre sia nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, sia domande nuove purché connesse con quelle già proposte. Come è stato dalla Suprema Corte già detto (Cass. 23530/2020; 23528/2020), "vengono definiti "motivi aggiunti propri" quelli che prospettano censure nuove avverso gli stessi atti cioè censure aggiunte o motivi di ricorso aggiunti nei confronti di un provvedimento già impugnato in conseguenza della conoscenza di atti ulteriori rispetto a quelli noti allo stesso ricorrente al momento della proposizione del ricorso ... I motivi aggiunti propri consentono al ricorrente di porre a fondamento della propria domanda ulteriori ragioni, in fatto e in diritto, in aggiunta a quelle già dedotte nel corso del giudizio ... Con tale tipologia di motivi aggiunti si individuano quelle deduzioni integrative che il ricorrente può proporre, ampliando l'oggetto del giudizio, senza alcun limite di contenuto e, quindi, senza alcun limite di novità dei motivi, in relazione "alla successiva conoscenza di altre parti del provvedimento impugnato o di altri atti connessi al provvedimento impugnato". Vengono definiti "motivi aggiunti impropri" quelli diretti ad impugnare nuovi atti emanati in pendenza di giudizio, purché la nuova domanda sia connessa a quella già proposta e, quindi, di ampliare il petitum originario. In altri termini, mentre con i motivi aggiunti in senso proprio "si aggiungono ulteriori motivi al ricorso avverso un provvedimento già sottoposto al vaglio giurisdizionale", con i motivi aggiunti in senso improprio "si impugnano uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato". I motivi aggiunti in senso proprio ampliano la causa petendi del ricorso originario, aggiungono nuove ragioni a quelle già fatte valere col ricorso originario. I motivi aggiunti impropri ampliano il petitum del ricorso riguardando atti diversi da quello impugnato ossia "estendono l'istanza annullatoria ad un altro provvedimento connesso con quello già oggetto dell'atto introduttivo del giudizio e deducono contro di esso gli stessi vizi di legittimità (illegittimità derivata) e/o vizi diversi (illegittimità autonoma)" (Cass. 23530 e 23528 cit.). Per completezza si ricorda che è stato anche precisato che "in passato, la differenza tra le descritte tipologie di motivi aggiunti veniva considerata decisiva ai fini dell'applicazione del contributo unificato. Si riteneva, infatti, che il contributo unificato non dovesse essere corrisposto quando attraverso i motivi aggiunti erano prospettate "nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte", vale a dire in caso di proposizione di motivi aggiunti "propri". Viceversa, si riteneva che fossero soggetti al contributo unificato i motivi aggiunti "impropri", vale a dire quei motivi aggiunti che estendevano l'impugnazione ad ulteriori atti rispetto a quelli implicati nel ricorso principale, indipendentemente dal contenuto della "nuova" impugnazione e dal "grado" di connessione esistente tra gli stessi atti impugnati. Tale interpretazione era basata sulla formulazione letterale dell'art. 13, commi 6 bis e 6 bis 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale il contributo unificato è dovuto soltanto in caso di proposizione di "motivi aggiunti che introducono domande nuove".
Questa impostazione non può essere più totalmente condivisa a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2015, n. 61 resa nella causa C-61/14, secondo cui il criterio per stabilire il pagamento del contributo unificato, in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, è quello del "considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente".
Riferimenti Normativi: