Diritto amministrativo
Processo amministrativo
26 | 07 | 2021
Gli effetti del giudicato civile sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva nel successivo giudizio amministrativo
Cristina Tonola
La
quarta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5540 del 26 luglio 2021,
ha esaminato la questione se (e in presenza di quali presupposti) il giudicato
civile di rigetto, per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in
giudizio, di una domanda di risarcimento (per equivalente) dei danni da perdita
della proprietà sul suolo per effetto dell'occupazione illegittima e della
trasformazione irreversibile del bene da parte della pubblica amministrazione –
in applicazione dell'istituto (ormai superato) della c.d. occupazione
acquisitiva –, precluda l'esercizio di un'azione di risarcimento in forma
specifica in un successivo giudizio amministrativo diretta alla restituzione
dell’eadem res previa rimessione in pristino.
Va
preliminarmente rilevato che, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons.
Stato, Ad. Plen. 9 aprile 2021, n. 6), l’interpretazione del giudicato
formatosi su una sentenza civile pronunciata a definizione di un giudizio
ordinario di cognizione, deve essere effettuata alla stregua non soltanto del
dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione: il contenuto
decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della delimitazione
dell'estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche
dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti
in cui essi costituiscano una parte della decisione e risolvano questioni
facenti parte del thema decidendum (Cons. Stato, sez. III, 16 novembre
2018, n. 6471; Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2007, n. 13513; Cass. civ., sez. II,
27 ottobre 1994, n. 8865).
Per
preminenti ragioni di economia processuale e di garanzia della certezza e
stabilità dei rapporti giuridici, la giurisprudenza ha accolto una concezione
estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, per cui il giudicato sostanziale
(art. 2909 c.c.) – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.),
fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa,
relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto
controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione,
compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentino le
premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia finale,
spiegando, quindi, la sua autorità non solo sulla situazione giuridica
soggettiva fatta valere con la domanda giudiziale (c.d. giudicato esplicito),
ma estendendosi agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con
la decisione e ne formano il presupposto, così da coprire tutto quanto
rappresenta il fondamento logico-giuridico della statuizione finale (c.d.
giudicato implicito).
Pertanto,
l'accertamento su una questione di fatto o di diritto costituente la premessa
necessaria e il motivo portante della decisione divenuta definitiva, quando sia
comune ad una causa introdotta posteriormente inter partes, preclude il
riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse
da quelle del primo (Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 2016, n. 25269; Cass.,
civ., sez. III, 23 ottobre 1995, n. 10999).
In
tale quadro, nel caso in cui vi sia un giudicato civile sulla domanda
risarcitoria per equivalente del danno da perdita della proprietà, si ritiene, dunque,
formato il giudicato anche sul regime proprietario del bene conseguente
all'accertato perfezionamento della c.d. occupazione acquisitiva.
Irrilevante, ai fini della configurabilità del giudicato implicito sul regime proprietario scaturito dall’occupazione acquisitiva, è la mancata adozione, nella sentenza e nel relativo dispositivo, di una formale ed espressa statuizione sul trasferimento del bene in favore dell'amministrazione: i relativi effetti scaturiscono ipso iure dal perfezionamento della citata fattispecie – integrante un'ipotesi di estinzione della proprietà in capo al privato (effetto illecito) e di acquisto a titolo originario in capo all'amministrazione (effetto lecito) –, rispetto ai quali la pronuncia giudiziale assume natura di sentenza di accertamento (alla stregua, ad esempio, di una sentenza che accerti l'intervenuta usucapione).
Ai fini della produzione di tali effetti non è, invece, richiesta l'adozione di una sentenza costitutiva che, nell'ordinamento processualcivilistico, a norma dell'art. 2908 c.c., è relegata ad ipotesi tassativamente predeterminate dal legislatore.
Riferimenti Normativi: