Diritto penale
Contravvenzioni
26 | 07 | 2021
Legittimo l’aggravamento della pena per la violazione degli obblighi posti a carico degli “armaioli”
Valerio de Gioia
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 del 7 luglio
2021 (dep. 26 luglio 2021), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. d), D.L.vo 26 ottobre
2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva
91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi) –
sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Savona, sezione penale – nella parte in cui, nel riformulare
l’art. 35, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), prevede, al comma 8, la pena dell’arresto da sei
mesi a due anni e dell’ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la
contravvenzione che punisce la violazione degli obblighi posti a carico dell’armaiolo.
La norma censurata, secondo il giudice rimettente, sarebbe in
contrasto con l’art. 76 Cost. perché incide sul trattamento sanzionatorio della
contravvenzione indicata, laddove i principi e i criteri direttivi dettati in
tema di sanzioni della legge delega 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee – Legge comunitaria 2008) avrebbero consentito la sola introduzione di
nuove ipotesi di reato e non la modifica di sanzioni penali relative a
incriminazioni già esistenti.
La giurisprudenza costituzionale, premette la Consulta, è costante nel ritenere che la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, al fine di valutare se lo stesso legislatore delegato abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (Corte Cost., sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018). Al contempo, il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l’interpretazione della loro portata; queste vanno, quindi, lette nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono (Corte Cost. sentenze n. 170 del 2019, n. 10 del 2018 e n. 210 del 2015).
In punto di sanzioni, inoltre, il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l’entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (Corte Cost. sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003). Per la materia penale è infatti più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega, questo perché il controllo sul rispetto dell’art. 76 Cost. da parte del Governo è anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge (art. 25, comma 2, Cost.), che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014).
Ebbene, venendo al caso di specie, non solo sono stati correttamente osservati gli ampi limiti edittali previsti dalle leggi testé richiamate, ma, al contempo, non può essere condivisa l’interpretazione del giudice a quo secondo cui la previsione, in detta disposizione, della delega alla «introduzione di sanzioni penali» escluderebbe la possibilità di incidere su quelle già esistenti», ammettendo la previsione di trattamenti sanzionatori esclusivamente se attinenti a nuove ipotesi di reato; tale interpretazione non risulta suffragata dalla lettera della disposizione: per «introduzione di sanzioni» deve infatti intendersi la loro previsione in relazione sia a fattispecie previgenti, eventualmente modificate anche nel precetto, sia a ipotesi di reato inserite ex novo nell’ordinamento dal legislatore delegato.
Il Governo – conclude la Corte Costituzionale – non ha travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge di delegazione, essendosi mantenuto entro il perimetro sancito dal legittimo esercizio delle valutazioni che gli competono nella fase di attuazione della delega, «nel rispetto della ratio di quest’ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale» (Corte Cost. n. 127 del 2017).
Riferimenti Normativi: