Diritto penale
Delitti
18 | 05 | 2021
Ricorre la violenza sessuale anche quando si approfitti della stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta
Valerio de Gioia
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con
sentenza 4 marzo 2021 (dep. 18 maggio 2021), n. 19611, ha ribadito il principio
secondo cui, ai fini della integrazione del delitto di violenza sessuale, non occorre
che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è
sufficiente che risulti coartata.
Costituisce un principio ormai pacificamente acquisito nella
giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui l'elemento oggettivo del
reato di violenza sessuale consiste sia nella violenza fisica in senso stretto,
sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione
della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di
libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della
persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Cass.
pen., sez. III, 27 gennaio 2004, n. 6945; Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2014,
n. 46170).
Si badi bene però: l'idoneità della violenza o della minaccia
a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e
aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e
soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione
psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente
sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di
protrazione nel corso della successiva fase esecutiva (Cass. pen., sez. III, 24
gennaio 2013, n. 14085; Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2014, n. 967).
Perciò, ai fini della configurabilità del delitto di violenza
sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del
soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è
necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al
rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento: è sufficiente,
invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato
anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita
resistenza in cui la vittima è ridotta (Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 1994,
n. 3141).
Il dissenso della vittima, conclude la Suprema Corte, può essere desunto da una molteplicità di fattori anche a prescindere dalla esistenza di riscontri fisici sul corpo della vittima, essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato (Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2010, n. 24298).
Nel caso di specie, l'imputato era solito bussare alla porta della moglie per costringerla a consumare dei rapporti sessuali: la donna, soggiogata dal timore della reazione violenta che sarebbe seguita se si fosse rifiutata, cedeva alle pressanti richieste del marito che era ben consapevole del dissenso della stessa.
Riferimenti Normativi: