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Diritto penale

Delitti

18 | 05 | 2021

Ricorre la violenza sessuale anche quando si approfitti della stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta

Valerio de Gioia

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza 4 marzo 2021 (dep. 18 maggio 2021), n. 19611, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della integrazione del delitto di violenza sessuale, non occorre che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che risulti coartata.

Costituisce un principio ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2004, n. 6945; Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2014, n. 46170).

Si badi bene però: l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva (Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2013, n. 14085; Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2014, n. 967).

Perciò, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 1994, n. 3141).

Il dissenso della vittima, conclude la Suprema Corte, può essere desunto da una molteplicità di fattori anche a prescindere dalla esistenza di riscontri fisici sul corpo della vittima, essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato (Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2010, n. 24298). 

Nel caso di specie, l'imputato era solito bussare alla porta della moglie per costringerla a consumare dei rapporti sessuali: la donna, soggiogata dal timore della reazione violenta che sarebbe seguita se si fosse rifiutata, cedeva alle pressanti richieste del marito che era ben consapevole del dissenso della stessa.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 42 c.p.
  • Art. 609-bis c.p.