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Diritto penale

Delitti

23 | 08 | 2022

Esclusa la responsabilità del datore di lavoro in caso di morte del pedone investito dall’autocompattatore mentre va a buttare i rifiuti

Riccardo Radi

Con sentenza n. 31478 del 26 maggio 2022, depositata il 23 agosto 2022, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa alla responsabilità del datore di lavoro a seguito di un incidente stradale occorso in occasione dell’attività lavorativa ma senza la violazione delle norme antinfortunistiche.

La Suprema Corte ha stabilito che deve essere assolto per non aver commesso il fatto dall’imputazione di omicidio colposo il datore di lavoro dopo il decesso del pedone investito dal mezzo aziendale dovendosi ritenere che il sinistro sia avvenuto in occasione dello svolgimento dl un’attività lavorativa, ma non con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, laddove il rischio concretizzatosi si pone al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro - che si è limitato ad adibire all’attività un automezzo omologato in modo specifico per l’uso cui risulta impiegato -, detto sinistro inerendo piuttosto alla circolazione stradale, essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato.

E ciò perché il sinistro avviene «in occasione» dell’attività lavorativa ma senza la violazione delle norme antinfortunistiche: il rischio che si concretizza si pone al di fuori della sfera di gestione del datore, che è esente da responsabilità perché ha adibito al servizio un veicolo omologato e conforme alla direttiva macchine.

Insomma, è questione di circolazione stradale l’incidente causato dall’autocompattatore che ha un difetto strutturale: il cono d’ombra nella retromarcia.

Vanno esenti da pena i dirigenti dell’azienda che cura la raccolta dei rifiuti in città.

Il pedone è travolto mentre va a gettare l’immondizia nel cassonetto: la telecamera e gli specchietti dell’automezzo in retromarcia consentono di distinguere la sagoma solo quando è ormai distante quattro o cinque metri dal veicolo, mentre nulla può essere addebitato alla manovra dell’autista.

È vero: il datore deve garantire l’incolumità dei terzi oltre che dei dipendenti che si trovano sul luogo di lavoro. Ma non si può ritenere luogo di lavoro dell’azienda di igiene ambientale ogni zona in cui deve essere svuotato un cassonetto: è escluso che il datore possa mettere in sicurezza aree su cui non ha potere, laddove deve solo scegliere il veicolo adatto.

E nel caso di specie l’autocompattatore risulta omologato per essere utilizzato da un solo operatore.

L’azienda deve solo verificare se la manovra in sé possa essere svolta in sicurezza dai lavoratori: non c’è dubbio che la retromarcia sia consentita con i limiti imposti dall’art. 154 Codice della Strada.

Il fatto che il veicolo risulti conforme alla normativa interna ed europea rende legittimo l’affidamento dei manager nell’omologazione del mezzo ed esclude la responsabilità dei dirigenti per non essersi accolti del cono d’ombra in retromarcia in quanto difetto strutturale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 589 c.p.
  • Art. 18, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
  • Art. 19, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81