Diritto civile
Persone e Famiglia
31 | 05 | 2021
Gli strumenti di tutela del c.d. diritto all’oblio: dalla “cancellazione” alla “deindicizzazione”
Giovanna Spirito
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 15160 del 31 maggio 2021, dopo aver delineato il fondamento del
diritto all’oblio, ne ha indicato gli strumenti di tutela.
Va premesso che nel disegno personalistico – lo Stato è a
servizio della persona, non viceversa – e pluralista prefigurato dalla
Costituzione, l'art. 2 non può che essere interpretato se non come una norma di
apertura, fonte e catalogo – come è stato incisivamente affermato da autorevole
dottrina – di una "Costituzione culturale", e ad essa vanno,
pertanto, ricondotti una serie di diritti della persona, sia che essi siano
previsti da norme di legge ordinaria, sia che debbano enuclearsi dal sistema, come
per i diritti all’identità personale e all'oblio.
Orbene, la persona si individua anzitutto per certe caratteristiche
esteriori: viene in primis in considerazione il "diritto
all'immagine", enucleabile dall'art. 10 c.c., artt. 96 e 97, L. 22 aprile
1941, n. 633 sul diritto di autore, che prevedono il diritto al ritratto, che
può essere pubblicato solo con consenso della persona ritratta. Viene, poi, in
considerazione il c.d. "diritto all'identità personale", il cui
fondamento normativo è ravvisabile sempre nell'art. 2 Cost., e che viene
costruito – nelle elaborazioni della dottrina e nelle decisioni della
giurisprudenza – come immagine sociale del soggetto, e non come idea meramente
soggettiva che ciascuno abbia del proprio io; immagine costituita da quel
coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.)
che caratterizzano una determinata persona, e che questa non vuole vedere
alterato o travisato all'esterno. Nel valore "persona", protetto
dall'art. 2 Cost., confluisce, anche, il "diritto alla riservatezza".
Conosciuta dagli ordinamenti anglosassoni da tempo (fin dalla fine dell'800),
nella forma della c.d. “privacy”, o “right to be let alone”.
Ciò posto, il problema fondamentale che si pone con riferimento a tali diritti, è costituito dal contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost. 10 CEDU, e 10 Carta di Nizza) e il diritto alla privacy e all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU), poiché vengono in considerazione, al riguardo, atti non ingiuriosi o diffamatori, bensì attività informative che comunque invadono la libertà altrui. Sul versante opposto a quello del diritti di informare e di essere informati (art. 21 Cost. e 10 CEDU), in relazione a fatti e notizie di pubblico interesse, si colloca, per vero, già prima dell'avvento delle Costituzioni moderne, il diritto dei singoli al riserbo e all'oblio, per quel che concerne le vicende passate. La dignità presuppone invero, innegabilmente, il rispetto, da parte delle formazioni sociali (prima fra tutte lo Stato), della sfera personale riservata della persona, del diritto di ciascuno ad essere lasciato solo, a non essere menzionato in pubblico, ad essere dimenticato.
Il diritto all'oblio "pensato" e definito dalla giurisprudenza come diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, pur legittimamente diffusa in origine, ma non più giustificata da nuove ragioni di attualità, deve oggi scontare, sul piano applicativo, e segnatamente su quello del bilanciamento degli interessi, la possibilità di conservare in rete notizie, anche risalenti, spesso superate da eventi successivi, e perciò inattuali.
In tal senso lo strumento della "deindicizzazione" è divenuto, nella prassi giurisprudenziale (oggi espressamente avallata dalla previsione dal "diritto alla cancellazione", denominato nel titolo anche "diritto all'oblio", previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2016/679), lo strumento applicabile ogni qual volta l'interesse all'indiscriminata reperibilità della notizia mediante motore di ricerca sia recessivo rispetto all'esigenza di tutela dell'identità personale, nel senso dinamico suindicato. In tal modo viene evitato il rischio di quella che è stata definita in dottrina la "biografia ferita", ossia il rischio della "cristallizzazione della complessità dell'Io in un dato che lo distorce o non lo rappresenta più".
Dunque, più che la richiesta di “cancellazione" di determinati URL dal risultato dei motori di ricerca, oggi, sempre più frequentemente, si fa ricorso a quella di "deindicizzazione" che impedisce che, digitando una parola chiave, affiorino dal motore di ricerca i dati da questo attinti dai "siti sorgente", che possono pregiudicare il diritto dell'interessato a non vedersi attribuite certe frequentazioni o certe qualità deteriori.
Riferimenti Normativi: