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Diritto processuale penale

22 | 08 | 2022

Sequestro preventivo: è necessario motivare sul pericolo che il patrimonio possa scomparire prima che si concluda l’accertamento di merito

Riccardo Radi

Con sentenza n. 31380 del 26 aprile 2022, depositata il 22 agosto 2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla motivazione sul periculum in mora in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, segnatamente sul pericolo che il patrimonio possa scomparire prima che si concluda l’accertamento di merito.

Va annullata con rinvio l’ordinanza che conferma il sequestro preventivo dovendosi ritenere che il giudice non abbia motivato sulla documentazione prodotta delle difese in ordine alle condizioni patrimoniali e alla composizione del patrimonio di ciascun indagato, al fine di verificare la sussistenza o meno dl indici (soggettivi o oggettivi) che inducano a ritenere comprovato Il rischio che, nel tempo necessario per pervenire all’accertamento di merito, la futura esecuzione della confisca possa essere vanificata da atti dl dispersione del patrimonio.

Nel sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., è necessaria la motivazione sul periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

E dunque il motivo per cui bisogna disporre subito la misura cautelare a carico dell’indagato, ad esempio perché potrebbe far sparire i soldi “incriminati”. Serve, dunque, la motivazione sul periculum in mora, vale a dire sul pericolo che la futura ablazione possa essere vanificata da atti di dispersione del patrimonio ad opera dell’indiziato. Pesa sul punto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, per cui i sequestri non devono comprimere in modo esasperato il diritto di proprietà.

Trova ingresso la censura che lamenta come la motivazione del provvedimento non esamina nei fatti la situazione attuale ma si limita a «ipotizzare eventi futuri e incerti».

Le Sezioni unite hanno superato l’orientamento precedente, secondo cui il periculum in mora doveva ritenersi sussistente in sé in caso del sequestro preventivo che prelude alla confisca obbligatoria: in tal caso, infatti, si consente alla misura cautelare di incidere in misura sproporzionata sui diritti fondamentali del soggetto colpito dalla misura. E ciò «in via generalizzata e incondizionata» e perfino in misura superiore a quanto possa la pronuncia di merito.

Il Tribunale del riesame, nella specie, non ha motivato sui documenti prodotti dalla difesa sulle condizioni patrimoniali degli indagati né ha spiegato perché il denaro potrebbe dissolversi nel nulla in attesa della fine del processo. Gli indiziati, peraltro, hanno costituito due conti bancari ad hoc sui quali sono confluiti 1,5 milioni di euro, cioè il profitto del reato ipotizzato. E non basta al Tribunale definire «inautentico» il gesto: al Riesame non compete decidere se l’intento è spontaneo - ciò che spetta al giudice che quantifica la condanna - ma soltanto stabilire se sussista o meno la necessità di anticipare col sequestro l’effetto della confisca, perché c’è il pericolo che il patrimonio possa scomparire prima che si concluda l’accertamento di merito.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 240 c.p.
  • Art. 321 c.p.p.