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Diritto penale

Delitti

22 | 08 | 2022

I presupposti per la contestazione della circostanza aggravante delle «più persone riunite»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 31272 del 1° aprile 2022 (dep. 22 agosto 2022), la seconda sezione della Corte di cassazione ha ribadito l'affermazione secondo la quale per la configurabilità della circostanza aggravante delle "più persone riunite", prevista sia in relazione al delitto di rapina, che a quello di estorsione, non sono necessari né la simultanea presenza fisica di più soggetti attivi (almeno due persone) nel luogo e nel momento di commissione del reato, né che la minaccia venga posta in atto da questi contemporaneamente, essendo sufficiente che la condotta estorsiva sia attuata da più soggetti agenti in concorso.

Come evidenziato dalle Sezioni Unite "Alberti", infatti, il presupposto per la sussistenza dell'aggravante, cioè per ritenere che la condotta sia posta in essere da "più persone riunite", non coincide con il concorso di persone nel reato in quanto per la configurabilità dell'aggravante è necessario che le "più persone", almeno due, siano simultaneamente presenti e che ciò sia direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone (Cass. pen., sez. un., 29 marzo 2012, n. 21837: "il contrasto giurisprudenziale segnalato deve essere risolto nel senso che per integrare l'aggravante speciale delle "più persone riunite" nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia, poiché a tanto inducono la Interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico-sistematica. Come si è già osservato, il secondo comma dell'art. 629 c.p. stabilisce che la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 «se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso [attuale terzo comma] dell'articolo precedente». L'art. 628 c.p., che disciplina il delitto di rapina, al terzo comma, tra le tante aggravanti indicate, prevede un aumento di pena se la violenza o minaccia è «commessa da più persone riunite»”).

Difatti, secondo una corretta interpretazione letterale, imposta dall'art. 12 delle preleggi, in base alla quale è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore, il verbo "riunire", nella sua comune accezione, significa "unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo", ed il sostantivo "riunione" indica "il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di"; il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine "riunite" indicare la compresenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone. Se si esamina poi la struttura delle due norme in discussione -articoli 628 e 629 c.p.- si può notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l'aggravante «se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone riunite»; sicché il termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone; si vuol dire cioè che, come è stato osservato da una parte della dottrina, il legislatore ha conferito alla com presenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima.

In tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva. Resta così delineata la differenza tra la ipotesi di concorso di più persone nel delitto di estorsione e quella aggravata delle "più persone riunite" nel luogo e nel momento ove venga esercitata la violenza o la minaccia tesa a coartare la volontà della vittima, non potendosi la circostanza aggravante identificare con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato (Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2009, n. 25614).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 628 c.p.
  • Art. 629 c.p.