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Diritto processuale penale

18 | 08 | 2022

Riconoscimento della continuazione tra i reati: gli indicatori concreti da prendere in considerazione

Riccardo Radi

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 31261 del 24 giugno 2022, depositata il 18 agosto 2022 ha stabilito gli “indicatori concreti” da prendere in considerazione per il riconoscimento della continuazione tra reati.

È consolidato e condiviso l'orientamento (cfr. Cass. pen., sez. un., 18 maggio 2017, n. 28659) secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Rileva pertanto, ai fini della verifica richiesta, che sussistano concreti indicatori quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, escludendo che i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni.

Gli "indicatori concreti" prospettati nel caso di specie, in coerenza con la ricordata giurisprudenza di legittimità, consistono nella estrema vicinanza temporale tra la rapina e il tentativo di furto - appena cinque ore -, nella identità dello spazio di consumazione dei reati - il medesimo territorio comunale -, nell'essersi trattato in entrambi i casi di reati contro il patrimonio, nell'uso di violenza per conseguire l'impossessamento, ovvero l'impunità: non appare pertanto esservi alcuna estemporaneità, ovvero occasionalità, nella condotta che ha portato alla realizzazione del tentativo di furto e della violenza a p.u. rispetto alla precedente rapina. 

Il limite della motivazione della Corte di merito è di aver considerato solo il dato temporale, ravvisandone l'insufficienza ai fini della continuazione e di non aver tenuto conto degli altri "indicatori concreti".

Riferimenti Normativi:

  • Art. 81 c.p.
  • Art. 671 c.p.p.