Diritto penale
Delitti
27 | 06 | 2022
Il rapporto tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di «stalking»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 24745 del 30 maggio 2022 (dep. 27 giugno 2022), la sesta sezione della Corte di cassazione si è occupata dei rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
Il reato di maltrattamenti consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita e in cui i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 7192).
Al riguardo, e con maggiore precisione avuto riguardo alla natura abituale del reato ed alla distinzione rispetto al reato continuato, la giurisprudenza ha precisato che il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Cass. pen., sez. I, 28 giugno 2020, n. 13013).
Sono indiscutibili le interferenze che si realizzano tra la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. e quella di cui all'art. 612-bis c.p., ricostruiti, il primo, come reato abituale che si realizza attraverso una condotta idonea a creare nella vittima uno stato di prostrazione; il secondo come reato abituale di evento, commesso mediante condotte reiterate, minacce o molestie idonee a determinare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la incolumità propria o di un congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o da costringere a modificare le proprie abitudini di vita.
La norma di cui all'art. 612-bis c.p. reca, in esordio, una clausola di sussidiarietà (salvo che il fatto costituisca più grave reato) e prevede una fattispecie aggravata specifica del reato perché commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata alla persona offesa, da una relazione sentimentale.
Occorre, inoltre, rilevare che, sul piano fenomenico e sociologico, il reato di maltrattamenti si apprezza come quello idoneo a apprestare, in generale, tutela da comportamenti violenti o abusanti che si realizzano in un contesto di vita comunitaria o, comunque, di condivisione del quotidiano (è un tipico reato commesso in ambienti istituzionali quali scuole o residenze di anziani o soggetti inabili e nelle quali si registra un affidamento al potere di direzione o coordinamento dei soggetti che dirigono la struttura), mentre il delitto di atti persecutori risulta maggiormente funzionale ad apprestare tutela in quelle situazioni in cui dalla rottura del rapporto interpersonale tra i soggetti emergono situazioni di conflitto e di contrapposizione, spesso di rifiuto della rottura del rapporto, che possono sfociare in atteggiamenti minatori, violenti o insistentemente rivendicativi verso l'ex partner.
Riferimenti Normativi: