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Diritto penale

Delitti

27 | 06 | 2022

Il delitto di maltrattamenti in famiglia in caso di separazione dei coniugi

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 24745 del 30 maggio 2022 (dep. 27 giugno 2022), la sesta sezione della Corte di cassazione si è occupata della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia nel caso in cui condotte maltrattanti siano poste in essere nella fase di separazione dei coniugi.

La lettura della disposizione di cui all'art. 572 c.p. - sulla base del dato letterale, che fa riferimento alla persona della famiglia - non ha mai messo in dubbio la configurabilità del delitto di maltrattamenti quando le condotte maltrattanti, ricorrendone gli elementi materiale e psicologico dell'abitualità e del dolo, siano commesse in danno del coniuge, a prescindere dalla cessazione del rapporto di convivenza.

La più complessa e articolata ricostruzione del perimetro applicativo della disposizione ha riguardato, invece, il rapporto di convivenza cd. di fatto (o more uxorio), nel caso in cui condotte maltrattanti siano poste in essere nella fase di cessazione del rapporto di convivenza.

Il delitto di cui all'art. 572 c.p. costituisce una fattispecie di risalente impianto codicistico e faceva riferimento alla protezione accordata contro comportamenti abusanti riferibili alla famiglia cd. legittima, identificandone i componenti nei prossimi congiunti, individuati nell'art. 307 c.p.. Solo con la L. 1 ottobre 2012, n. 172 sono state sussunte nella fattispecie incriminatrice condotte maltrattanti poste in essere in danno di una persona comunque convivente, completando un percorso di ricostruzione della norma, frutto della interpretazione della giurisprudenza, che aveva ricondotto la tutela apprestata dalla norma incriminatrice ai comportamenti maltrattanti realizzati in una comunità familiare, anche non derivante dal matrimonio.

A questo riguardo la giurisprudenza aveva rilevato come, sul piano dei rapporti sociali e giuridici, nel concetto di comunità familiare confluissero le nozioni di famiglia legittima e quella di famiglia di fatto, dovendo guardare alla sostanza e non alla forma dei rapporti interpersonali.

Secondo tale ricostruzione sono le strette relazioni e consuetudini di vita che si instaurano fra le persone a costituire la fonte degli obblighi di protezione reciproca e di assistenza e a determinare tra i soggetti una situazione in tutto identica a quella che, per legge, deriva dal coniugio e che esigono, in presenza di comportamenti maltrattanti, la protezione dell'ordinamento attraverso la incriminazione di condotte che ledono non solo i singoli ma l'essenza stessa del rapporto di affidamento reciproco che ne costituisce il tratto fondante. Ed è lo scioglimento di questo rapporto (che è, ovviamente, cosa diversa dalla mera cessazione della coabitazione) che, sul piano della interpretazione della norma, crea problemi di ricostruzione del suo perimetro applicativo poiché il riscontrato scioglimento di tale comunione di intenti si pone in contrasto con il dato letterale della norma, che al rapporto di convivenza ed alla sua attualità rimanda.

Questo aspetto ha determinato il problema della (possibile) interpretazione in malam partem della nozione di convivenza di cui all'art. 572 c.p., interpretazione alla quale fa riferimento la ricostruzione difensiva. Con la sentenza n. 98 del 2021 il Giudice delle leggi ha richiamato, infatti, l'attenzione dell'interprete al rispetto del canone ermeneutico rappresentato dal divieto di analogia a sfavore del reo: canone affermato a livello di fonti primarie dall'art. 14 delle preleggi nonché - implicitamente - dall'art. 1 c.p., e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta).

Premesso che il delitto di cui all'art. 572 c.p. è integrato da una condotta che sia qualificabile come "maltrattante" in danno di una persona "della famiglia" e che tale fattispecie costituisce un reato contro l'assistenza familiare in cui il bene giuridico protetto è individuato dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e da quello delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica, mai la giurisprudenza ha dubitato che il delitto di cui all'art. 572 c.p., ricorrendone i presupposti costituivi, è ravvisabile in presenza di condotte maltrattanti che si innestano su un rapporto matrimoniale anche nella fase della separazione, che non realizza una recisione dei vincoli nascenti dal coniugio, che permangono integri (Cass. pen., sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 3087). Al più, la giurisprudenza aveva ravvisato il delitto di atti persecutori in quei casi di condotte abusanti che caratterizzano la patologia del rapporto interpersonale in caso di divorzio, situazione giuridica, questa, che determina la cessazione dei vincoli coniugali (Cass. pen., sez. VI, 12 giugno 2013, n. 50333).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 572 c.p.