Diritto penale
Delitti
25 | 07 | 2021
La c.d. violenza assistita: i minori vittime dirette e indirette delle violenze domestiche o di genere
Cristina Tonola
La
quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 74 del 20
novembre 2020 (dep. 4 gennaio 2021), ha delineato la nozione di “violenza
assistita”.
L'ordinamento
– già prima delle modifiche introdotte con
la L. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "codice Rosso") – ha attribuito
rilevanza ai minori c.d. "vittime indirette" nei casi di
"violenza assistita" o “indiretta”. L'elaborazione di tale figura è
stata il punto d'approdo di una evoluzione giurisprudenziale basata sul
presupposto che l'oggetto giuridico della tutela penale apprestata dall'art.
572 c.p. non è solo l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da
comportamenti vessatori o violenti, ma anche la difesa della incolumità fisica
o psichica dei suoi membri e la salvaguardia dello sviluppo della loro
personalità nella comunità familiare (Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2011, n.
24575).
Sulla
base di tali presupposti e sul rilievo dei consolidati esiti degli studi
scientifici concernenti gli effetti negativi sullo sviluppo psichico del minore
costretto a vivere in una famiglia in cui si consumino dinamiche di
maltrattamento, si è affermato che la condotta di colui che compia atti di
violenza fisica contro la convivente integra il delitto di maltrattamenti anche
nei confronti dei figli, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione
delle vittime può derivare anche dal clima instaurato all'interno di una
comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente
commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo (Cass.
pen., sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41142). Coerentemente con tale
interpretazione, possono integrare il delitto di cui all’art. 572 c.p. nei
confronti dei minori i fatti commissivi abitualmente lesivi della personalità
del coniuge maltrattato laddove si traducano, nei loro confronti, in una
indifferenza omissiva, frutto di una deliberata e consapevole trascuratezza
verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali dei figli, in violazione
anche dell'art. 147 c.c. in punto di educazione e istruzione e rispetto delle
regole minimali del vivere civile, cui pure è soggetta la comunità familiare
regolata dall'art. 30 Cost. (Cass. pen., sez. VI,10 dicembre 2014, n. 4332).
Per la configurabilità del reato di maltrattamenti ai danni della prole, sub specie di violenza assistita, è necessario, da un lato, che vi siano condotte di violenza reiterate nel tempo, in linea con la natura abituale del reato e con la specifica tutela accordata dalla norma che è finalizzata a proteggere i membri della famiglia da un sistema di vita vessatorio e non dal singolo episodio di violenza, e, dall'altro, che la percezione ripetuta da parte del minore del clima di oppressione di cui è vittima uno dei genitori sia foriera di esiti negativi nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata oggettivamente verificabili (Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 18833; Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2019, n. 16583).
È stata, così, distinta l'ipotesi della "violenza assistita" – in cui il minore è vittima del reato ai sensi dell'art. 572 c.p. perché, sebbene non direttamente oggetto delle condotte di maltrattamento, ha comunque subito nella crescita l'effetto negativo causato dall'avere assistito a condotte concretanti una situazione abituale di sopraffazione all'interno del proprio nucleo familiare – dalla differente ipotesi in cui il minore, senza subire un tale effetto, sia stato solo presente durante la commissione di una delle condotte integranti il reato di cui all'art. 572 c.p. o altri delitti contro la libertà personale, affermando l'applicabilità, in tale seconda ipotesi, della circostanza aggravante disciplinata dall'art. 61, n. 11-quinquies, c.p.. In particolare, mentre per il ricorrere della prima autonoma ipotesi è necessario che al minore derivi uno stato di sofferenza psico-fisica dalla reiterazione delle condotte, per ritenere integrata la menzionata aggravante è sufficiente che il fatto sia commesso in un luogo ove si trovi contestualmente anche un minore, anche qualora quest'ultimo non sia in grado, per età o per altre ragioni, di percepire e di avere consapevolezza del carattere offensivo della condotta in danno di terzi avvenuta in sua presenza (Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 55833; sez. VI, 22 settembre 2020, n. 27901) e anche allorché senza il carattere dell'abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato (Cass. pen., sez. VI, 25 ottobre 2018, n. 2003).
Riferimenti Normativi: