Diritto penale
Delitti
08 | 07 | 2022
Il delitto di adescamento di minori: l'ignoranza dell'età della persona offesa
Valerio Scanu
Con sentenza n. 26266 del 26 maggio 2022 (dep. 8 luglio 2022), la terza sezione della Corte di cassazione si è occupata del reato di adescamento di minori.
L'art. 609-undecies c.p. incrimina la condotta di adescamento di un minore di sedici anni; la norma precisa cosa debba intendersi per "adescamento", fornendo la seguente definizione: "qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".
Quanto all'elemento soggettivo, oltre al dolo generico che deve sorreggere la condotta di adescamento, l'art. 609-undecies c.p. esige anche il dolo specifico, consistente nello scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies.
Il delitto di adescamento anticipa la soglia della punibilità, integrando un reato di pericolo concreto, volto a neutralizzare il rischio di commissione dei più gravi reati a sfondo sessuale lesivi del corretto sviluppo psicofisico del minore e della sua autodeterminazione, ciò che non contrasta con il principio di offensività, necessitando, ai fini della verifica del dolo specifico, del ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa dedursi il movente sessuale della condotta (Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2018, n. 31170).
L'anticipazione della tutela è coerentemente rispecchiata dal minor rigore della pena comminata rispetto alle fattispecie verso le quale deve essere proiettata la volontà dell'agente proprio per la maggiore distanza tra la condotta e la messa in pericolo del bene tutelato, anche rispetto al tentativo del delitto cui all'art. 600-quater c.p., posto che, in forza della clausola di riserva prevista dall'art. 609-undecies c.p., il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata (Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2016, n. 8691), tentativo che, nel caso in esame, sarebbe stato certamente integrato ove la richiesta alla minore avesse avuto, quale oggetto, una propria fotografia che la ritraesse (non già in intimo ma), in tutto o in parte, nuda.
Sotto altro profilo, secondo il costante orientamento espresso della Suprema Corte, in linea con gli approdi della Corte costituzionale (Corte cost., 24 luglio 2007, n. 322), in tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, l'ignoranza da parte del soggetto agente dell'età della persona offesa scrimina la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore e, o da terzi, soprattutto se fornite in maniera ambigua (Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2017, n. 775).
Di conseguenza, la situazione di dubbio in relazione all'età della vittima non giova ad escludere il dolo, e, in ogni caso, esso è escluso solo ove se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi certi ed univoci, che il minorenne fosse invece maggiorenne. L'imputato ha perciò l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla particolare rilevanza del bene in gioco, ossia la libertà e l'equilibrato sviluppo psico-sessuale della persona minore.
Riferimenti Normativi: