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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

18 | 06 | 2021

Le pene accessorie, previste per i reati di violenza sessuale, vanno sempre applicate anche in caso di c.d. patteggiamento

Valerio de Gioia

Per la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23940 del 22 aprile 2021 (dep. 18 giugno 2021), le pene accessorie, previste per i reati di violenza sessuale, vanno sempre applicate, anche in caso di “patteggiamento” avente ad oggetto una pena detentiva non superiore ai due anni.

Punto di partenza per la corretta disamina della questione prospettata è il testo dell’art. 8, L. 6 febbraio 2006, n. 38 che ha modificato il previgente testo dell'art. 609-nonies, comma 1, c.p., prevedendo che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., comporta la perdita della potestà (oggi responsabilità) del genitore quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela e la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa. Inoltre il comma 3 del detto articolo introduce una ulteriore modifica dell'art. 609-nonies cit. laddove viene stabilito che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-ter c.p., se commessi nei confronti di persona minore degli anni diciotto, artt. 609-quater e 609-quinquies c.p., comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Il legislatore, con tali modifiche, ha inteso derogare all'art. 445 c.p.p. contemplando l'obbligatorietà delle pene accessorie anche nel caso in cui la pena applicata non superi, gli anni due: con la nuova disposizione, viene richiamata la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; tale riferimento, che certamente sarebbe stato superfluo laddove riferito ai casi di applicazione della pena su richiesta in misura superiore ai due anni, posto che l'art. 445 c.p.p. autonomamente già contempla l'applicazione delle pene accessorie, escludendole, non può che riguardare anche i casi contemplati dallo stesso comma 1, riguardante appunto l'applicazione di pena contenuta nei limiti dei due anni (Cass. pen., sez. III, 5 novembre 2019, n. 48526; Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2009, n. 44023; Cass. pen., sez. III, 16 novembre 2011, n. 20292). Nel caso di specie, procedendosi per il reato previsto dall'art. 609-quater c.p., il giudice, nel recepire l'accordo delle parti, avrebbe dovuto applicare anche le pene accessorie speciali previste dall'art. 609-nonies c.p., posto che, in caso di reati di violenza sessuale, la norma deroga alla regola generale di cui all'art. 445 c.p.p., rendendo obbligatoria, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l'irrogazione delle pene accessorie ivi indicate (Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2012, n. 20292; Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2016, n. 17189; Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2016, n. 17189; Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2016, n. 40679; Cass. pen., sez. III, 23 novembre 2018, n. 7163).

Si noti, peraltro, che anche per il delitto tentato operano le pene accessorie previste dall'art. 609-nonies c.p., stante la ratio delle stesse: pur costituendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che in ogni caso, quando la legge si limita a fare riferimento alla ipotesi tipica, debba ritenersi esclusa quella tentata, dovendosi invece aver riguardo alla materia cui la legge si riferisce e alla sua "ratio" onde stabilire se sia compresa o no l'ipotesi del tentativo. Nel caso delle pene accessorie per i reati contro la libertà personale di natura sessuale, considerato il particolare rigore del legislatore sulle sanzioni accessorie, non sarebbe logico escludere le ipotesi caratterizzate dal solo tentativo, che, ancorché meritevoli di una pena principale meno grave, per il generale principio posto dall'art. 56 c.p., comunque postulano l'applicazione delle pene accessorie ai fini della tutela contro reiterazioni di comportamenti di aggressione alla libertà personale di natura sessuale (Cass. pen., sez. VI, 17 gennaio 2005, n. 9204; Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2016, n. 25799; Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2017, n. 52637). 

Conclusivamente, secondo la Suprema Corte, in forza di quanto previsto dall'art. 609-nonies c.p., il giudice, anche in sede di patteggiamento, deve applicare tali pene accessorie speciali e ciò anche quando la pena principale sia stata condizionalmente sospesa: il beneficio non esclude la necessità di applicare comunque le pene accessorie, solo discendendone, per espressa previsione di legge, la automatica estensione anche alle pene accessorie (Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2009, n. 763).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 163 c.p.
  • Art. 609-bis c.p.
  • Art. 609-ter c.p.
  • Art. 609-quater c.p.
  • Art. 609-quinquies c.p.
  • Art. 609-octies c.p.
  • Art. 609-nonies c.p.
  • Art. 8, L. 6 febbraio 2006, n. 38
  • Art. 444 c.p.p.
  • Art. 445 c.p.p.