Diritto civile
Obbligazioni
09 | 07 | 2021
La risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi informativi imposti dalla c.d. buona fede integrativa
Valerio de Gioia
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con
ordinanza del 9 luglio 2021, n. 19579, ha ribadito i presupposti per conseguire
la risoluzione del contratto.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento – salvo che la risoluzione operi di diritto – consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2006, n. 7083; Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22346; Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2001, n. 1773).
Non è d'ostacolo a quanto precede il fatto che, soprattutto a partire dal 2006, la Suprema Corte abbia teorizzato l'esistenza di un principio generale di buona fede o correttezza, in forza del quale i soggetti sono tenuti, nell'ambito dei rapporti della loro vita di relazione, e quindi anche nelle loro relazioni contrattuali, a prescindere dalla mancanza di specifici obblighi positivamente stabiliti, a mantenere un comportamento leale. Principio generale che vale non soltanto come regola di condotta, ma come fonte legale integrativa del contratto, quale regola che vale a determinare il comportamento dovuto in relazione alle concrete circostanze in cui il rapporto si attua, si specifica in obblighi di informazione e di avviso, è volta alla salvaguardia dell'utilità altrui (nei limiti dell'apprezzabile sacrificio della parte tenuta ad osservarla) e alla cui violazione conseguono profili di responsabilità, ad esempio in relazione ai falsi affidamenti colposamente ingenerati in uno dei paciscenti (Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2008, n. 21250; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2010, n. 22819; Cass. civ., sez. III, 3 giugno 2020, n. 10549). Il limite invalicabile che la Cassazione ha fissato per la configurabilità di un obbligo di informativa, integrativo del sinallagma negoziale, la cui inosservanza possa essere causa di responsabilità contrattuale, è rappresentato dall'assenza di apprezzabile sacrificio della parte (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2006, n. 13345; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 2057); in presenza di un "sacrificio apprezzabile" per i propri interessi, infatti, la parte non è tenuta ad osservare alcun obbligo di informativa o di avviso, non potendosi estendere l'obbligo di buona fede sino al limite di imporre ad un soggetto di agire contra se, o di rinunciare a conseguire la piena tutela delle proprie prerogative. Il criterio della c.d. buona fede integrativa, infatti, è stato affermato al precipuo fine di prevenire l'abuso del diritto (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106).
La violazione degli obblighi informativi, pertanto, non può costituire l'unico elemento sulla base del quale viene valutata la gravità dell'inadempimento nell'ambito di un contratto di scambio, poiché suddetti obblighi non fanno parte del nucleo essenziale del sinallagma contrattuale, né quando siano previsti dal contratto – poiché in tal caso si tratta comunque di prestazioni secondarie – né, tantomeno, quando di essi non vi sia traccia nell'ambito degli accordi assunti tra le parti. Nella valutazione della gravità dell'inadempimento, dunque, vanno innanzitutto distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento; inoltre, può essere dato rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa e avviso imposti dalla c.d. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti.
Riferimenti Normativi: