Diritto penale
Delitti
15 | 07 | 2022
La rimozione dei sistemi antitaccheggio non integra sempre la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma 2, c.p..
Riccardo Radi
La quarta sezione della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 27625 del 7 giugno 2022, depositata il 15
luglio 2022, ha esaminato la questione relativa alla configurabilità della
circostanza aggravante della violenza sulle cose o dell’uso di un mezzo
fraudolento in caso di rimozione di uno strumento antitaccheggio.
Nell'interpretazione
dell'aggravante dell'uso della violenza sulle cose (come in quella dell'uso del
mezzo fraudolento), occorre ispirarsi ad un approccio ermeneutico di rigore
tenendo in considerazione i tratti caratteristici, le finalità della
aggravante, la portata del relativo trattamento sanzionatorio. Non si può
ignorare, poi (perché significativa del particolare disvalore che il
legislatore attribuisce all'aggravante in esame) la disposizione dell'art. 380,
comma 2, lett. e) c.p.p. in base al quale - salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. - per chi è sorpreso nella
flagranza di un furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose l'arresto è
obbligatorio. Muovendosi nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, gli
Ermellini partono dalla nozione di «violenza sulle cose» che è delineata a
livello normativo dall'art. 392, comma 2, c.p., che la ritiene sussistente
«allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la
destinazione». Perché si possa parlare di violenza sulle cose, dunque, non è
necessario che vi sia stato un danneggiamento del bene; è necessario, tuttavia,
che esso sia stato trasformato o ne sia stata mutata la destinazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'aggravante della violenza sulle cose sia integrata ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, «fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui» (cfr. Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2017, n. 53984; Cass. pen., sez. V, 30 ottobre 2013, n. 641). Pertanto, la trasformazione e il mutamento della destinazione che, ai sensi dell'art. 392, comma 2, c.p., integrano (al pari del danneggiamento) una violenza sulle cose penalmente rilevante, devono connotare in termini di particolare gravità la condotta finalizzata alla sottrazione e, perciò, devono avere carattere di stabilità. Ne consegue, che la violenza sulle cose non è integrata dalla temporanea elusione dell'efficacia di uno strumento antitaccheggio che possa essere riutilizzato senza bisogno di attività di ripristino. La sussistenza dell'aggravante è stata conseguentemente esclusa quando l'energia spiegata non abbia determinato la manomissione del bene o dello strumento destinato a proteggerlo, ma si sia risolta in una semplice manipolazione che non rendeva necessaria alcuna attività di ripristino (cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2018, n. 57710). Si muovono in questa linea interpretativa numerose sentenze che hanno ritenuto non provata la aggravante: in un caso in cui i giudici di merito avevano omesso di verificare se un nastro di nylon che impediva l'accesso ad un locale nel quale era stato commesso un furto fosse stato strappato o semplicemente sollevato (Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2019, n. 11720); in un caso in cui l'imputato aveva colpito con calci il portone d'ingresso di un'abitazione, ma non si erano accertate le conseguenze di questa azione sul bene (Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 20476); in un caso in cui l'energia fisica diretta ad aprire una serratura non aveva prodotto alcun danno sulla medesima che aveva mantenuto l'idoneità alla funzione (Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2018, n. 57710). Ad analoghe conclusioni si è giunti, di recente, in un caso nel quale era ignoto se il dispositivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento dalla merce protetta, fosse stato danneggiato o fosse invece riutilizzabile mediante una nuova applicazione. Si è sottolineato, in proposito, che «la differenza fra manomissione e manipolazione della "cosa" diversa da quella sottratta [...] si coglie in relazione alla possibilità del suo "pieno riutilizzo senza ripristino", in conformità dell'originaria destinazione d'uso, con conservazione dell'idoneità allo sviluppo della funzione che le è propria» (Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2020, n. 10783). Si è concluso, pertanto, che non possa ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 c.p. - neppure nella forma, meno invasiva, del mutamento di destinazione - quando i dispositivi antitaccheggio siano stati rimossi senza essere danneggiati e sia possibile riutilizzarli. La Suprema Corte ritiene di dar seguito all’orientamento espresso dalle sentenze secondo le quali l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, c.p. deve essere esclusa quando l'energia spiegata non determina la manomissione del bene o dello strumento destinato a proteggerlo, ma si risolve in una semplice manipolazione che non rende necessaria alcuna attività di ripristino. Quando l'uomo predispone strumenti a protezione del diritto di proprietà su un bene, quegli strumenti non diventano per ciò stesso una «componente intrinseca del bene», che mantiene la propria identità funzionale. Non è quindi possibile sostenere che la rimozione dei sistemi di sicurezza comporti sempre una trasformazione della cosa protetta da quei sistemi. Una tale trasformazione si verifica solo quando il sistema di protezione sia incorporato al bene e ne costituisca parte integrante, ma non è conseguenza necessaria della rimozione del presidio antitaccheggio: una rimozione che ha l'effetto di eludere il funzionamento del presidio, ma non lo trasforma e non ne muta la destinazione se non lo danneggia, non lo rende inservibile, non ne rende indispensabile la riparazione.
Riferimenti Normativi: