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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

17 | 08 | 2022

Il conferimento del mandato al medesimo professionista in una situazione di conflitto d'interessi

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 24839 del 17 agosto 2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione del conferimento del mandato al medesimo professionista una situazione di conflitto d'interessi, la quale secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20950/2017), può essere non solo attuale, ma anche potenziale, intendendosi come tale quella non riferibile alla astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (in senso conforme si veda anche Cass. n. 20991/2020, secondo cui la valutazione del conflitto di interessi deve tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti; Cass. n. 1530/2018), la risoluzione del conflitto non appare suscettibile di poter essere risolta in base al criterio, pur indicato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui (cfr. Cass. n. 14634/2015) la parte che abbia conferito per seconda la procura a quest'ultimo deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto, ostando a tale soluzione il contestuale conferimento dell'incarico.

Né può reputarsi nella fattispecie suscettibile di applicazione in via estensiva la previsione di cui all'art. 182 c.p.c., con la relativa sanatoria, ritenendo il Collegio di dover fare applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire (Cass. civ., sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248).

Anche a voler reputare estensibile la norma di cui all'art. 182 c.p.c. al conflitto di interessi, si rileva che nella vicenda in esame la ricorrenza del conflitto tra le parti ricorrenti è stata immediatamente eccepita dalla difesa della controricorrente, senza che a tale eccezione la controparte abbia inteso porre rimedio, anzi essendosi provveduto alla sostituzione con un nuovo difensore, ma a sua volta officiato con una procura speciale rilasciata congiuntamente da tutte le parti originariamente ricorrenti, omettendo quindi, per quanto nelle loro facoltà, di porre spontaneamente rimedio alla palesata situazione di conflittualità di interessi.

Per l'ipotesi di assistenza di due parti in conflitto di interessi, si è poi precisato che (cfr. Cass. n. 21350/2005) è inarmissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di "simultaneus processus", dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (sempre per il rilievo d'ufficio del conflitto di interessi, si veda anche Cass. n.15183/2005). Tale principio è stato anche di recente ribadito, affermandosi appunto che, nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (nella specie, la S.C., in relazione ad un'opposizione a precetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da un suo cliente, assistito dall'avvocato medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto che oggetto della controversia fosse un pagamento asseritamente eseguito in favore del cliente su un conto riferibile al suo difensore, Cass. n. 1143/2020; Cass. n. 22772/2018; Cass. n. 7363/2018, che ribadisce il carattere anche solo virtuale del conflitto come idoneo a determinare l'inammissibilità della costituzione a mezzo di unico difensore).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 182 c.p.c.
  • Art. 372 c.p.c.