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Diritto penale

Delitti

16 | 08 | 2022

La rilevanza penale delle false qualifiche all'interno del nulla-osta per lavoro subordinato stagionale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 31143 dell’11 agosto 2022 (dep. 16 agosto 2022), la sezione feriale penale della Corte di cassazione ha chiarito che il nulla-osta per l'avviamento al lavoro ha natura di autorizzazione amministrativa, e pertanto risponde del delitto di cui all'art. 480 c.p., e non di quello previsto dall'art. 479 stesso codice, il funzionario dell'ufficio di collocamento che attribuisca, in detto atto, una falsa qualifica lavorativa all'aspirante lavoratore.

L'art. 24 D.L.vo n. 286 del 25 luglio 1998 (“Lavoro stagionale”) stabilisce che: «1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis».

Il richiamato art. 22 (“Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”), dopo avere previsto che “in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato”, dispone che il datore di lavoro deve presentare a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro; che lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla-osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica; che gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla-osta per la firma del contratto di soggiorno.

A seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno (di cui all'art. 5-bis D.L.vo n. 286/1998) viene rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998).

Così delineato il quadro normativo di riferimento del nulla-osta per lavoro subordinato stagionale, emerge come lo stesso non possegga i requisiti dell'atto pubblico rilevante ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p.

Secondo l'ermeneusi di questa Corte, l'atto pubblico è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica e, in via congiuntiva o anche alternativa, dalla documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2008, n. 46310).

Invece, l'autorizzazione amministrativa - che secondo la dottrina è l'atto amministrativo discrezionale con cui un'autorità rimuove i limiti che, per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale ed astratta dalla legge all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva - rileva, ai fini penalistici, come atto che si risolve in un'attestazione di verità o di scienza fatta dal pubblico ufficiale (o dal pubblico impiegato) destinata a rimuovere, nei confronti di singoli soggetti, permanentemente o temporaneamente, i limiti posti dalla legge a determinate attività (Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 1970, n. 1270).

Nel caso di specie, il nulla-osta al lavoro subordinato stagionale consiste nell'autorizzazione rilasciata al datore di lavoro ad occupare alle proprie dipendenze lavoratori extra-comunitari, ricorrendone i presupposti specificamente enumerati dalla legge - riguardanti le modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e le condizioni del rapporto di lavoro -, onde contemperare la libertà dell'imprenditore di scegliere i lavoratori da impiegare nella propria azienda e gli interessi, di ordine pubblico, attinenti alla salvaguardia delle esigenze primarie del lavoratore straniero e alla tutela della sicurezza pubblica.

Conforta, del resto, tale esegesi il rilievo che l'art. 24, comma 7, D.L.vo n. 286/1998 si esprime, testualmente, nel senso che: “il nulla-osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” e il richiamo al principio di diritto, enunciato dalla Corte in una materia affine a quella che occupa, secondo cui il nulla-osta per l'avviamento al lavoro ha natura di autorizzazione amministrativa, e pertanto risponde del delitto di cui all'art. 480 c.p., e non di quello previsto dall'art. 479 stesso codice, il funzionario dell'ufficio di collocamento che attribuisca, in detto atto, una falsa qualifica lavorativa all'aspirante lavoratore (Cass. pen., sez. II, 8 novembre 1990, n. 5482).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 476 c.p.
  • Art. 479 c.p.
  • Art. 480 c.p.